Il Ruolo Vincolante Del Bando Tipo ANAC Nelle Gare D’appalto
Se un disciplinare di gara viene formulato seguendo criteri e clausole contenuti in un bando tipo ANAC, per potere impugnare il bando l’operatore deve impugnare appunto anche il Bando tipo, in quanto atto presupposto.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato sez. V con sentenza 16 gennaio 2023, n. 526 rispetto ad una fattispecie che vedeva una stazione appaltante riprodurre nel disciplinare di gara per un affidamento di servizi di pulizia il contenuto del bando-tipo Anac n. 2/2018, come noto atti meramente esemplificativi e non vincolanti per la stazione appaltante, che può discostarsene per garantire una valutazione più attinente alle esigenze tecniche ed organizzative del servizio oggetto della procedura.
Nel merito si discuteva se fosse necessario impugnare, oltre al provvedimento di aggiudicazione anche il bando-tipo Anac nella parte cui la lex specialis faceva riferimento.
Il collegio giudicante, senza approfondire la natura giuridica dei bandi-tipo, si esprime con certezza su un punto: nel momento in cui il bando-tipo è stato adottato, esso costituisce un parametro dell’azione amministrativa delle stazioni appaltanti, nel senso che queste ultime sono tenute ad uniformarsi allo stesso, mantenendo una limitata facoltà discrezionale di deroga. Ne segue logicamente che il bando-tipo costituisce l’atto presupposto del successivo bando e disciplinare di gara adottato dalla stazione appaltante quante volte questa abbia riprodotto il contenuto del primo negli atti adottati.
Sul punto, Palazzo Spada ha ricordato che il potere di ANAC di adottare bandi-tipo è previsto dall’art. 213, comma 2, d.lga. 18 aprile 2006, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) in questi termini: “L’A.N.A.C., attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”.
L’art. 71 d.lgs. n. 50 del 2016 precisa, poi, che: “Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l’attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi.”. E’ precisato, infine, nell’ultimo periodo che: “Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”.
La ricorrente avrebbe dovuto quindi non impugnare il bando di gara, bensì il bando-tipo adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione quale atto presupposto del disciplinare di gara della procedura cui aveva preso parte.
In conclusione l’appello è stato accolto: la procedura era assolutamente legittima in quanto rispondente a quanto previsto dal bando tipo di ANAC.