Criteri Di Valutazione Offerta Tecnica: Nessun Limite Temporale Per Le Esperienze Pregresse
Tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, è illegittimo inserire un limite temporale alle esperienze pregresse utili a dimostrare la capacità del concorrente di realizzare la prestazione oggetto dell’appalto.
Questo perché le esperienze pregresse devono essere riferite all’intera vita professionale, e non a un periodo circoscritto, nel rispetto del principio della massima concorrenza.
È questo quanto presente nella sentenza dell’Atto del Presidente ANAC del 17 gennaio 2023, che fa seguito a un esposto presentato da OICE in relazione a una procedura aperta per l’affidamento della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Nello specifico, l’Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria Architettura e Consulenza tecnica ed economica aveva segnalato alla stazione appaltante e all’Autorità varie criticità della procedura, tra cui la presenza di una clausola limitativa per la presentazione dei tre servizi relativi ad interventi affini, in cui si richiedeva la “descrizione di tre servizi di progettazione svolti negli ultimi quindici anni relativi ad interventi affini a quello oggetto della gara, e ritenuti significativi della capacità professionale dell’operatore economico offerente”.
Sul punto interviene ANAC, in cui spiega che la previsione di un limite temporale, di quindici anni per la comprova dei servizi svolti, ovvero per la dimostrazione dei requisiti di professionalità e adeguatezza dell’offerta, si pone in contrasto con quanto previsto nel Bando tipo ANAC n. 3, in cui non si rinviene alcun riferimento a limiti temporali per la valutazione del c.d. merito tecnico, al fine di consentire ai concorrenti di poter indicare in sede di offerta i servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco dell’intera vita professionale.
Allo stesso modo, le Linee Guida Anac n. 1 dispongono che: “i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti: a) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe” (par. VI, punto 1.1).
L’Autorità, già nella Relazione illustrativa delle stesse Linee Guida, aveva rilevato l’inopportunità dell’introduzione di un arco temporale di riferimento per i tre servizi significativi e affini, che costituiscono uno degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per questo motivo nel Bando tipo n. 3 è stato eliminato qualsiasi riferimento temporale entro cui devono essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa.
Come si osserva dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel parere sull’aggiornamento delle Linee Guida Anac n. 1 “appare condivisibile la scelta dell’Autorità di coordinare la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1, con il Bando tipo n. 3, prevedendo che i candidati possono illustrare in sede di offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della vita professionale”.
La regola per cui la stazione appaltante deve valutare i servizi ritenuti significativi della capacità del concorrente svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale, eventuali deroghe, devono essere strettamente motivate, non ritenendosi sufficiente un generico riferimento all’importanza dell’opera.