Consulteam S.r.l.

Orari Uffici

Lun – Ven dalle 9 alle 18

+39 342 09 33 216

Hai domande? Contattaci.

Richiedi Informazioni
  • Home
  • Chi siamo
    • Il Team
    • Dicono di Noi
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
      • Credito di Imposta per attività di Ricerca e Sviluppo
      • Credito di Imposta “Bonus Investimenti Sud”
      • Credito di imposta ZES unica
      • Credito di imposta per i beni strumentali 4.0
      • Resto al SUD
      • Bando ISI 2024
    • Attestazione SOA
    • Certificazione dei Sistemi di Gestione
      • ISO 9001
      • ISO 14001
      • ISO 37001
      • ISO 45001
    • Sicurezza sul Lavoro
      • SGSL
    • Privacy
    • Gare d’Appalto
      • Rating di Legalità
    • Consulenza sul modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231
  • News
  • Contatti
Consulteam S.r.l.

Criteri Di Valutazione Offerta Tecnica: Nessun Limite Temporale Per Le Esperienze Pregresse

By consulteam inAppalti pubblici

Tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, è illegittimo inserire un limite temporale alle esperienze pregresse utili a dimostrare la capacità del concorrente di realizzare la prestazione oggetto dell’appalto.

Questo perché le esperienze pregresse devono essere riferite all’intera vita professionale, e non a un periodo circoscritto, nel rispetto del principio della massima concorrenza.

È questo quanto presente nella sentenza dell’Atto del Presidente ANAC del 17 gennaio 2023, che fa seguito a un esposto presentato da OICE in relazione a una procedura aperta per l’affidamento della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Nello specifico, l’Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria Architettura e Consulenza tecnica ed economica aveva segnalato alla stazione appaltante e all’Autorità varie criticità della procedura, tra cui la presenza di una clausola limitativa per la presentazione dei tre servizi relativi ad interventi affini, in cui si richiedeva la “descrizione di tre servizi di progettazione svolti negli ultimi quindici anni relativi ad interventi affini a quello oggetto della gara, e ritenuti significativi della capacità professionale dell’operatore economico offerente”.

Sul punto interviene ANAC, in cui spiega che la previsione di un limite temporale, di quindici anni per la comprova dei servizi svolti, ovvero per la dimostrazione dei requisiti di professionalità e adeguatezza dell’offerta, si pone in contrasto con quanto previsto nel Bando tipo ANAC n. 3, in cui non si rinviene alcun riferimento a limiti temporali per la valutazione del c.d. merito tecnico, al fine di consentire ai concorrenti di poter indicare in sede di offerta i servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco dell’intera vita professionale.

Allo stesso modo, le Linee Guida Anac n. 1  dispongono che: “i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti: a) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe” (par. VI, punto 1.1).

L’Autorità, già nella Relazione illustrativa delle stesse Linee Guida, aveva rilevato l’inopportunità dell’introduzione di un arco temporale di riferimento per i tre servizi significativi e affini, che costituiscono uno degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per questo motivo nel Bando tipo n. 3 è stato eliminato qualsiasi riferimento temporale entro cui devono essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa.

Come si osserva dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel parere sull’aggiornamento delle Linee Guida Anac n. 1 “appare condivisibile la scelta dell’Autorità di coordinare la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1, con il Bando tipo n. 3, prevedendo che i candidati possono illustrare in sede di offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della vita professionale”.

La regola per cui la stazione appaltante deve valutare i servizi ritenuti significativi della capacità del concorrente svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale, eventuali deroghe, devono essere strettamente motivate, non ritenendosi sufficiente un generico riferimento all’importanza dell’opera.

 

  • Il Ruolo Vincolante Del Bando Tipo ANAC Nelle Gare D’appalto
    Previous ArticoloIl Ruolo Vincolante Del Bando Tipo ANAC Nelle Gare D’appalto
  • Next ArticoloANAC Sull'Obbligo Di Iscrizione Della White List
    Il Ruolo Vincolante Del Bando Tipo ANAC Nelle Gare D’appalto

Related Posts

Il Parere del MIT sull’obbligo di verifica di iscrizione alla white list
Appalti pubblici

Il Parere del MIT sull’obbligo di verifica di iscrizione alla white list

La differenza tra presentazione dell’ offerta e rilancio in presenza nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Appalti pubblici

La differenza tra presentazione dell’ offerta e rilancio in presenza nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici

MIT: appalti di servizi relativi a più unità operative della stessa Stazione Appaltante
Appalti pubblici

MIT: appalti di servizi relativi a più unità operative della stessa Stazione Appaltante

Tar Campania: Appalti pubblici e verifica costi manodopera
Appalti pubblici

Tar Campania: Appalti pubblici e verifica costi manodopera

Lascia un commento (Cancel reply)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Forniamo un valido supporto alle imprese che non vogliono sopravvivere ma crescere in professionalità ed innovazione

NAVIGA

  • Home
  • Chi siamo
  • News
  • Contatti

ARTICOLI RECENTI

  • Semplificazione delle procedure di trasmissione dei documenti ad ANAC dal 1° gennaio 2024
  • Modello organizzativo 231: cos’è e come si organizza
  • Appalti a società miste: i limiti di partecipazione

CONTATTI

Via Giacomo Matteotti, 5 - 82020 - Buonalbergo (BN)
info@consulteam-srl.com
consulteam@arubapec.it
+39 0824 1743280

© 2020 ConsulTeam S.r.l. P.IVA 01739360624

Cookie Policy
Privacy Policy
Copy