Il Ruolo Del Committente e del Coordinatore Per L’esecuzione Dei Lavori
Il Testo unico per la sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D. Lgs. 106/2009 stabilisce, per il datore di lavoro e i responsabili della sicurezza, l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l’appaltatore di lavori adotta in favore dei lavoratori alle sue dipendenze.
È obbligatoria nei cantieri con più imprese di maggiori dimensioni o con rischi più elevati, la presenza del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) e del Coordinatore per la progettazione.
Ai sensi dell’art. 92 comma 1 lettere d-e-f, del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ha l’obbligo di controllare il rispetto del piano di sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi e di proporre al Committente o al responsabile dei lavori la sospensione dei lavori o addirittura di sospendere direttamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente. Inoltre deve assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica. Deve adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, vigilare sul rispetto dello stesso e sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente.
Il committente invece è il soggetto che programma, progetta e finanzia l’opera. Ha un ruolo di alta responsabilità per ciò che riguarda la sicurezza, con la conseguente assegnazione del ruolo di garante.
Il committente, o il responsabile dei lavori, si possono avvalere della cooperazione di soggetti qualificati ovvero del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera e del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera. Ancora, il committente o il responsabile dei lavori possono assumere su di sé le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori, purché in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge. La designazione delle indicate figure di coordinatore può esonerare da responsabilità il committente o il responsabile dei lavori, tranne che per ciò che riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi.
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 9074 del 5 marzo 2021, analizzando il caso di un infortunio verificatosi durante lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto, ha ritenuto necessario verificare l’incarico di coordinatore per la sicurezza in quanto nonostante la normativa prevedesse responsabilità solidali in tema di sicurezza, lascia in parte indefinita la suddivisione dei compiti. Di conseguenza diventa necessario, secondo la Corte, valutare sulla base delle specifiche situazioni se e come al soggetto siano stati attribuiti i compiti previsti dalla normativa antinfortunistica.
Nel caso oggetto di giudizio, difatti, i giudici affermano l’impossibilità di condannare un ingegnere, responsabile tecnico per un infortunio occorso ad un lavoratore in cantiere, mancando il conferimento dello specifico incarico di coordinatore per la sicurezza nella esecuzione dei lavori nel cantiere. In quest’ultimo peraltro operava una sola impresa, per cui la figura del coordinatore non era obbligatoria.
Di conseguenza, in assenza di attribuzione di incarichi, il committente e il datore di lavoro sono ritenuti responsabili mentre il responsabile tecnico non può essere considerato in automatico coordinatore per la sicurezza e quindi non può essere ritenuto responsabile del reato.