Gerarchia Delle Fonti: Il Bando Di Gara Prevale Sul Capitolato
Con Sentenza n. 88 dell’8 febbraio 2021 resa in riferimento ad un ricorso presentato per l’annullamento di una aggiudicazione, il TAR Emilia Romagna ha chiarito come bisogna comportarsi in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei diversi atti di gare.
Il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto hanno ciascuno una propria autonomia: costituiscono tutti insieme la lex specialis della gara e acquistano così carattere vincolante nei confronti sia dei concorrenti, sia della stazione appaltante.
In particolare:
- IL BANDO fissa le regole della gara;
- IL DISCIPLINARE regola il procedimento di gara;
- IL CAPITOLATO SPECIALE integra eventualmente le disposizioni del bando, di norma in relazione agli aspetti tecnici, anche in funzione dell’assumendo vincolo contrattuale.
Nel caso esaminato dal TAR, l’offerta vincitrice era conforme a quanto prescritto dal bando di gara ma non dal disciplinare in contrasto con il primo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella Sentenza summenzionata, ha chiarito che se pur nell’ambito della diversa funzione svolta tra gli atti- fonti della gara, esiste tra gli stessi una gerarchia differenziata, con prevalenza del contenuto del bando, mentre le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime.
Il TAR ha infine evidenziato che lo stesso disciplinare prevedeva espressamente che “in caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale;
- Ulteriore documentazione di gara”.