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Il Parere del MIT sulla corretta applicazione del nuovo Codice degli Appalti Pubblici

By consulteam inAppalti pubblici

Il MIT, con parere n. 2128 del 12 luglio 2023, si è pronunciato in merito alla difficoltà di scelta di applicazione tra il D.lgs. n. 50/2016 e il D.lgs. n. 36/2023 nel caso di procedure a cavallo tra i due Codici dei Contratti Pubblici.

Nel quesito giuridico posto da una Stazione Appaltante, la stessa ha richiesto se, nel caso in cui la progettazione dei lavori sia stata effettuata entro il 30 giugno 2023, quindi in vigenza del vecchio D.lgs. n. 50/2016, per lavori banditi però dopo il 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, sia necessario aggiornare i CSA e gli schemi di contratti dei lavori ai sensi del D.lgs. n. 36/2023.

Nella risposta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha chiarito che è necessario considerare il combinato disposto degli artt. 225, comma 9 e 226, comma 2:

  • l’art. 225, co. 9, u.p., D.lgs. 36/2023 stabilisce che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia”.
  • l’art. 226, comma 2, stabilisce che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;”.

Le norme summenzionate evidenziano che per quanto attiene ai contenuti della progettazione e ai livelli già approvati entro il 30 giugno 2023 continua ad applicarsi il D.lgs. n. 50/2016, e quanto già progettato può mantenersi fermo, mentre per la gara di lavori troverà applicazione il nuovo Codice D.lgs. n. 36/2023, ivi incluso l’obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l’espletamento della gara.

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