Consulteam S.r.l.

Orari Uffici

Lun – Ven dalle 9 alle 18

+39 342 09 33 216

Hai domande? Contattaci.

Richiedi Informazioni
  • Home
  • Chi siamo
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
      • Credito di Imposta per attività di Ricerca e Sviluppo
      • Credito di Imposta “Bonus Investimenti Sud”
      • Credito di imposta ZES unica
      • Credito di imposta per i beni strumentali 4.0
      • Resto al SUD
      • Bando ISI 2024
    • Attestazione SOA
    • Certificazione dei Sistemi di Gestione
      • ISO 9001
      • ISO 14001
      • ISO 37001
      • ISO 45001
    • Sicurezza sul Lavoro
      • SGSL
    • Privacy
    • Gare d’Appalto
      • Rating di Legalità
    • Consulenza sul modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231
  • Contatti
Consulteam S.r.l.

La sentenza del Tar sul principio dell’autovincolo e il rispetto della legge di gara

By consulteam inAppalti pubblici

Il Tar Lombardia con sentenza n. 2453 del 25 ottobre 2023, si è pronunciato sul  principio dell’autovincolo che impone alla Stazione Appaltante di rispettare la legge di gara durante tutta la procedura, a tutela della par condicio tra concorrenti.  A riguardo il Tar ha chiarito che la Stazione appaltante è rigidamente vincolata alle previsioni della legge di gara ed eventuali modifiche nel corso della procedura sono illegittime.

Il caso riguarda l’accoglimento, da parte del giudice amministrativo, del ricorso presentato da un operatore risultato quarto in graduatoria nonostante la propria offerta fosse la migliore, nell’ambito di una procedura con RDO per la fornitura di attrezzature da laboratorio.

Il ricorrente riteneva che era stato violato l’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici in vigore al momento della gara, oltre che dell’art. 1, comma 2, della legge n. 120/2020, con violazione dell’autovincolo dell’Amministrazione derivante dalla legge di gara.

Nello specifico la società ricorrente ha presentato la migliore offerta economica, vale a dire quella con il prezzo più basso, ma è stata collocata ultima nella graduatoria finale in quanto la SA, in violazione della lex specialis, avrebbe aggiudicato l’appalto non con il criterio del prezzo più basso previsto dalla RDO, bensì con il diverso criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, introdotto durante la procedura di scelta del contraente in via di fatto, quindi in palese inosservanza della legge di gara.

Il TAR ha dato ragione alla ricorrente: la RDO pubblicata dalla Fondazione costituisce la legge di gara, vincolante per la SA, e ciò nel rispetto del principio pacifico della contrattualistica pubblica secondo cui la stazione appaltante è rigidamente vincolata alle previsioni della legge di gara, allo scopo di garantire la parità di trattamento (“par condicio”) dei partecipanti. Questi ultimi devono essere posti nella condizione di formulare offerte adeguate nel rispetto della legge di gara, che l’Amministrazione deve quindi osservare senza introdurre modifiche nel corso della procedura.

Difatti, l’art. 30 del codice, recante i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, impone il rispetto, fra gli altri, del principio di “non discriminazione” e di quello di “correttezza” e tali principi sarebbero irrimediabilmente lesi se l’appaltante potesse modificare le regole di gara durante la fase di affidamento.

Nel caso summenzionato, in cui l’appalto riguardava un importo a base di gara non elevato, l’Amministrazione pare essersi avvalsa della possibilità dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DL n. 76 del 2020 convertito con legge n. 120 del 2020. Ciò però non fa però venire meno l’obbligo del rispetto della legge di gara (c.d. autovincolo), considerato che il citato art. 1 comma 2 lettera a), sugli affidamenti per importi sino a 150mila euro, richiama in ogni modo l’art. 30 del codice.

Sul principio dell’autovincolo, aggiunge il TAR, il rispetto è confermato anche dal vigente codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), che fra i principi fondamentali annovera quello dell’affidamento e della buona fede, per cui occorre tutelare l’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo (cfr. in particolare l’art. 5 del D.lgs. n. 36 del 2023).

Dalla lettura della RDO, risulta chiaramente che il criterio di aggiudicazione della fornitura è quello del prezzo più basso, senza contenere alcuna disposizione sull’attribuzione di un eventuale punteggio tecnico né indica i criteri per la valutazione dell’offerta tecnica, a differenza delle leggi di gara normalmente redatte in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Benché la dizione della lex specialis fosse chiara, la Stazione Appaltante l’ha disattesa e ha redatto la graduatoria finale considerando non solo il prezzo, ma anche altri elementi tecnici. Il ricorso è stato di conseguenza accolto.

  • Consiglio di Stato: suddivisione in lotti e vincolo di aggiudicazione
    Previous ArticoloConsiglio di Stato: suddivisione in lotti e vincolo di aggiudicazione
  • Next ArticoloIl Parere del MIT sulla corretta applicazione del nuovo Codice degli Appalti Pubblici
    Consiglio di Stato: suddivisione in lotti e vincolo di aggiudicazione

Related Posts

Il Parere del MIT sull’obbligo di verifica di iscrizione alla white list
Appalti pubblici

Il Parere del MIT sull’obbligo di verifica di iscrizione alla white list

La differenza tra presentazione dell’ offerta e rilancio in presenza nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Appalti pubblici

La differenza tra presentazione dell’ offerta e rilancio in presenza nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici

MIT: appalti di servizi relativi a più unità operative della stessa Stazione Appaltante
Appalti pubblici

MIT: appalti di servizi relativi a più unità operative della stessa Stazione Appaltante

Tar Campania: Appalti pubblici e verifica costi manodopera
Appalti pubblici

Tar Campania: Appalti pubblici e verifica costi manodopera

Lascia un commento (Cancel reply)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Forniamo un valido supporto alle imprese che non vogliono sopravvivere ma crescere in professionalità ed innovazione

NAVIGA

  • Home
  • Chi siamo
  • Contatti

ARTICOLI RECENTI

  • Semplificazione delle procedure di trasmissione dei documenti ad ANAC dal 1° gennaio 2024
  • Modello organizzativo 231: cos’è e come si organizza
  • Appalti a società miste: i limiti di partecipazione

CONTATTI

Via Giacomo Matteotti, 5 - 82020 - Buonalbergo (BN)
info@consulteam-srl.com
consulteam@arubapec.it
+39 342 09 33 216

© 2020 ConsulTeam S.r.l. P.IVA 01739360624

Cookie Policy
Privacy Policy
Copy