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Il parere del MIMS sulla sostituzione consorziata dopo l’aggiudicazione di una gara d’appalto

By consulteam inAppalti pubblici

Il MIMS, con  parere del 19 settembre 2022, n. 1510, è intervenuto per chiarire se dopo l’aggiudicazione di un appalto, un Consorzio Stabile può sostituire la ditta esecutrice individuata in fase di gara. Nello specifico ha chiarito quali sono  le condizioni per effettuare la sostituzione.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha richiamato l’art. 45 del D. lgs. n. 50/2016 che al comma 2 individua il consorzio stabile tra gli operatori economici per gli affidamenti. Inoltre ha evidenziato che, ai sensi del comma 7bis dell’art. 48 dello stesso codice, le sopravvenienze tassative di cui ai successivi commi 17, 18 e 19, previste in materia di RTI, si applicano anche a questi soggetti: “…7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata”.

Le condizioni per la sostituzione dell’impresa consorziata designata ai fini dell’esecuzione, sono che:

  • la modifica soggettiva avvenga esclusivamente “in diminuzione” e non “per addizione”, e quindi solo internamente e senza innesti dall’esterno;
  • la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata;
  • il soggetto subentrante risulti in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o ai servizi o alle forniture oggetto dell’affidamento;
  • l’evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti anzidetti, sia portato a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto conoscenza, per consentirle di assegnare al consorzio un congruo termine per procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, tale da poter garantire correttamente e rapidamente la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Da ciò discende che, a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione in capo alla mandataria o ad una delle mandanti, la stazione appaltante può proseguire il rapporto contrattuale con un altro operatore economico.

 

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