Consiglio di Stato: la differenza tra proposta di aggiudicazione e provvedimento di aggiudicazione
Il Consiglio di Stato con sentenza del 7 ottobre 2022, n. 8612, ha chiarito nuovamente la differenza tra proposta e provvedimento di aggiudicazione spiegando anche a quali condizioni i due atti possono essere impugnati.
La proposta di aggiudicazione è un atto prodromico al provvedimento di aggiudicazione che costituisce un atto endoprocedimentale privo di valore decisorio e che necessita conferma. Come tale, non costituendo un provvedimento “definitivo” non costituisce un provvedimento impugnabile.
Nella sentenza summenzionata, i giudici di Palazzo Spada, hanno dichiarato inammissibile il ricorso in appello presentato da un operatore contro la comunicazione di una Stazione Appaltante, che aveva disposto la proposta di aggiudicazione nei confronti di un altro concorrente.
Secondo il ricorrente, l’utilizzo di formule ambigue, faceva ritenere che il documento fosse il provvedimento di aggiudicazione e, in quanto tale, impugnabile.
Il Consiglio di Stato, a riguardo, ha richiamato la normativa di riferimento del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero l’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente”; l’art. 32, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 nel quale si evidenzia che “La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”.
Poiché la proposta di aggiudicazione non costituisce il provvedimento di aggiudicazione, essa non poteva essere impugnata, nemmeno in presenza di elementi ambigui: il fatto che al suo interno si faccia riferimento alla possibilità di impugnare l’atto innanzi alla giurisdizione amministrativa costituisce, in questo caso, solo un’indicazione errata e rappresenta l’inserimento di una mera formula di stile che non muta la qualificazione giuridica dell’atto in cui essa inserita.
Di conseguenza, l’atto impugnato costituisce l’atto di controllo (di legittimità e di opportunità da parte dell’organo competente), ovvero “l’approvazione” della “proposta di aggiudicazione”, strumentale all’emanazione del provvedimento di aggiudicazione. Esso non costituisce, per converso, il provvedimento che conclude il procedimento di gara, né fa assurgere a “provvedimento di aggiudicazione” la proposta approvata.
Infine i giudici amministrativi hanno specificato che non trattandosi dell’atto conclusivo del procedimento non costituisce atto amministrativo autonomamente impugnabile, motivo per cui l’appello è stato respinto.