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ANAC: Illegittime le gare che non hanno la clausola di revisione prezzi

By consulteam inAppalti pubblici

L’ANAC, con Atto del Presidente del 28 settembre 2022, a seguito della segnalazione di ANCE su alcune criticità relative ad una gara di appalto, ha chiarito che il mancato inserimento della clausola di revisione dei prezzi e il mancato adeguamento al prezzario aggiornato costituiscono motivi per l’annullamento di una gara.

Difatti la gara in questione è stata annullata e ANAC ha confermato i profili di illegittimità rilevati in sede di avvio del procedimento, sia per l’assenza della clausola di revisione prezzi prevista dall’art. 29 comma 1 lett. a del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 già in vigore alla data di indizione della gara di appalto, oltre che in relazione al mancato aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 26 del D.L. del 17 maggio 2022, n. 50, commi 2 e 3 (cd Decreto Aiuti).

ANAC ha evidenziato che ai sensi del comma 2 del sopracitato articolo “ Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”, con l’ulteriore precisazione contenuta nel comma 3 secondo cui “Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all’articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.”.

Inoltre la procedura di gara è stata avviata precedentemente alla nomina dell’Ufficio di Direzione Lavori con possibile violazione dell’art. 101 comma 2 del Codice lì dove si prevede che “Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere” anche ai fini dell’attestazione di cui all’art. 4 del DM 49/2018.

L’Anticorruzione, per quanto sopra detto, ha invitato la Stazione appaltante ad un maggior rigore nell’indizione delle procedure di gara al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa in materia di determinazione del costi dei prodotti delle attrezzature e delle lavorazioni.

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