Il NO Di ANAC Sulle Modifiche Dell’offerta Dopo L’aggiudicazione
ANAC, con il parere di precontenzioso del 3 maggio 2023, n. 183, afferma che è inammissibile variare i contenuti dell’offerta economica dopo lo svolgimento della gara d’appalto. Questo in relazione al principio di immodificabilità dell’offerta (art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016), che non consente di accettare come giustificativo del prezzo offerto il chiarimento che determini una variazione postuma dei contenuti dell’offerta economica, non sostenuta da elementi chiari e univoci desumibili dall’offerta stessa.
ANAC ribadisce quanto detto pocanzi, a seguito della richiesta di una Stazione Appaltante sulla possibile accettazione dei giustificativi presentati dall’aggiudicataria in sede di verifica di congruità dell’offerta.
E’ stato rilevato, in questa fase, che l’operatore economico ha utilizzato un modello di calcolo del ribasso offerto non conforme a quanto stabilito dalla documentazione di gara.
Per questo motivo la Stazione Appaltante si è chiesta se fosse possibile ricalcolare il ribasso offerto e il punteggio da attribuire all’offerta economica applicando il metodo indicato nella legge di gara.
La risposta di ANAC è stata molto chiara: la Stazione Appaltante ha indicato in maniera precisa e univoca nella lex specialis le modalità di calcolo. Tali modalità sono state correttamente applicate da tutti gli altri concorrenti, motivo per cui se l’aggiudicataria avesse fatto altrettanto, avrebbe offerto un ribasso del 5,636% invece che del 62%.
L’Autorità ricorda che in materia vige il principio generale della immodificabilità dell’offerta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della Stazione Appaltante, nonché a tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici.
La giurisprudenza amministrativa, in applicazione di tale principio, ritiene ammissibile un’attività interpretativa da parte della stazione appaltante della volontà dell’impresa quando questa sia finalizzata a superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta.
Nel caso in questione, non vi sono stati dubbi sulla dichiarazione dell’offerta dell’aggiudicataria; per quanto il ribasso possa apparire incongruo, essa non fornisce indizi che avrebbero potuto consentire alla stazione appaltante di interpretare con certezza l’effettiva volontà dell’operatore economico come diversa da quanto già dichiarato.
Di conseguenza, quindi, il metodo da loro utilizzato, che consiste nell’applicazione del ribasso al solo decimale del moltiplicatore a base di gara, rappresenta secondo ANAC un’inammissibile variazione postuma dei contenuti dell’offerta e pertanto non può essere accettata come giustificazione del prezzo offerto.