Consiglio Di Stato: Esclusione Per Gravi Illeciti Professionali
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4669/2023, ricorda che la valutazione “in astratto” dell’affidabilità ed integrità dell’operatore economico, finalizzata all’esclusione o meno dalla procedura di gara, deve essere declinata “in concreto”, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano il caso in esame.
Lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l’operato di una Centrale Unica di Committenza, che aveva escluso da una procedura aperta per l’affidamento di servizi un operatore per gravi illeciti professionali di una figura centrale all’interno della società e per significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto.
La CUC:
- ha attribuito rilievo al ruolo rivestito dal professionista, oltre che all’oggetto del procedimento penale, concernente la commissione di gravi reati di stampo corruttivo nell’ambito di appalti pubblici, correlati alla partecipazione a procedure di gara per l’affidamento di servizi analoghi a quello oggetto della procedura in corso;
- ha ritenuto che la condotta oggetto dell’indagine penale fosse ascrivibile anche all’operatore economico, quantomeno sotto il profilo dell’inadeguatezza della catena di comando, dei controlli e delle procedure di verifica interne;
- ha dato atto dell’adozione da parte della società di misure di self cleaning, giudicandole, però, insufficienti;
- ha escluso l’operatore dalla procedura per violazione di impegni contrattuali nell’esecuzione di attività analoghe a quelle oggetto di affidamento.
Il Consiglio di Stato, sulla questione, ha ricordato che l’art. 80, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016 dispone che la stazione appaltante procede all’esclusione di un operatore economico “qualora […] dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.
Nel caso in esame, il provvedimento di esclusione risultava assistito da un’ampia e analitica motivazione, nella quale la stazione appaltante ha dato conto del proprio giudizio discrezionale circa l’incidenza in concreto della vicenda giudiziaria sulla sua affidabilità professionale in relazione allo specifico appalto.
Sul punto è intervenuto anche il TAR, evidenziando l’infondatezza della censura, “avendo il Comune aderito a una convenzione che attribuisce alla competenza della CUC la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 80 del codice dei contratti e le decisioni relative alla missione e all’esclusione dei partecipanti”.
In conclusione, quindi, il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione per gravi illeciti professionali, su cui la stazione appaltante ha operato una valutazione discrezionale ampiamente motivata.