Il DUVRI Predisposto In Fase Di Procedimento Di Gara
Il DUVRI, regolamentato dall’articolo 28 del D. Lgs 81/08, è il documento tecnico, operativo e gestionale, che contiene le misure volte all’eliminazione dei rischi nelle aree interessate dall’esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture, ove si concretizzano, anche se con discontinuità spaziale e temporale, le interferenze lavorative tra le diverse attività.
I rischi da prendere in considerazione sono quelli provenienti dall’ambiente di lavoro nei confronti dell’appaltatore e quelli generati dall’attività dell’appaltatore nei confronti dei lavoratori che operano nel proprio ambiente di lavoro.
Esso va redatto dal Datore di Lavoro committente ed allegato al contratto d’appalto o di opera, nonché adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture
Con Sentenza n. 1613 del 12 dicembre 2020, Sez. II, il TAR Puglia fornisce chiarimenti sulla natura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ed i riflessi della sua efficacia sotto il profilo delle incompatibilità del soggetto autore del documento rispetto alle altre operazioni di gara.
Con ricorso promosso avverso l’aggiudicazione avvenuta a seguito di una procedura aperta sotto-soglia (telematica) per l’affidamento dei servizi di produzione e controllo di qualità dei radiofarmaci per l’adeguamento dell’unità operativa complessa di “Medicina nucleare”, parte ricorrente propone fra le varie questioni, una presunta violazione e/o erronea applicazione dell’art. 77, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, contestando che un componente della commissione aggiudicatrice avrebbe preventivamente redatto il DUVRI della stessa gara a cui ha partecipato in qualità di commissario.
Nella Sentenza del Tar si specifica che sussiste soltanto un onere di redazione dello schema o bozza del DUVRI ai fini dell’affidamento del contratto, da parte del soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
Non sussiste, di conseguenza, alcuna incompatibilità, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in capo al commissario che ha curato lo schema o bozza di DUVRI in fase di predisposizione degli atti di gara, ed abbia svolto anche altre funzioni e/o incarichi tecnico o amministrativo relativamente al contratto di appalto, del cui affidamento si tratta.
L’orientamento della giurisprudenza, ripreso dalla sentenza in commento, ritiene che l’art. 77, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 non può essere interpretato in termini automatici, dovendo essere “comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate” (Cons. St., sez. V, 11 settembre 2019 n. 6135) la doglianza lamentata.
Nel caso in esame, difatti, la questione sollevata dalla ditta esclusa non ha rilievo in quanto il DUVRI. non si può considerare un documento inerente all’appalto in quanto non è un capitolato tecnico, né un disciplinare amministrativo, rispetto all’indetta procedura di evidenza pubblica e al contratto di appalto da sottoscriversi.
Lo schema di DUVRI predisposto in fase di procedimento di gara ha una mera funzione illustrativa. Soltanto una volta conclusa la procedura di gara, in fase di esecuzione del contratto, detto documento acquisterà una valenza specifica in quanto sarà aggiornato e adattato sulla base della valutazione dei rischi da interferenza, cioè quei rischi che, come indicato dall’Autorità per la vigilanza (ANAC), nell’esecuzione di contratti per Lavori, Servizi e Forniture, in un determinato contesto, sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alla normale effettuazione degli stessi.