Il Decreto Semplificazioni È Legge Dello Stato: Appalti semplificati fino al 2021 e congruità oltre al DURC nei contratti pubblici
La Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
Per l’entrata in vigore di tutte le misure, si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In dettaglio:
- nuovi limiti di importo per gli affidamenti diretti sotto i 150mila euro;
- allungamento dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 del termine del periodo in cui varranno le procedure veloci per le opere pubbliche;
- al 31 dicembre 2021 il termine di sospensione dell’applicazione di talune norme del codice dei contratti pubblici concernenti, rispettivamente, il divieto di c.d. appalto integrato e i criteri di selezione dei componenti delle commissioni per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
- obbligo di pubblicità anche per le procedure negoziate;
- accesso per le Ati alle procedure negoziate;
- riduzione da 150 mila a 75 mila euro della soglia per gli affidamenti diretti dei servizi di progettazione;
- possibilità di affidare con procedure negoziate a inviti (ma anche senza bando) fino alla soglia comunitaria di 5,35 milioni di euro;
- super deroga che consente di assegnare anche gli appalti sopra soglia legati all’emergenza sanitaria, ai contratti di programma di Anas e Rfi e relativi a ben 12 settori di intervento dalle scuole alle strade fino alle carceri, senza rispettare nessun’altra regola che la legge penale, il codice antimafia (pure questo semplificato) e i principi derivanti dall’appartenenze alla UE;
- obbligo per tutte le stazioni appaltanti di dotarsi di un “arbitro” composto da tre o cinque membri, il cosiddetto collegio consultivo tecnico per decidere in tempo reale le controversie in cantiere;
- per tutto il 2021 (inizialmente era 31 luglio) nelle procedure di gara l’aggiudicazione definitiva dovrà avvenire entro tempi certi dall’avvio del procedimento (due mesi per gli appalti sotto soglia europea 6 per quelli sopra). Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipula del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale;
- si introducono, inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in particolare che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di 6 mesi dall’avvio del procedimento;
- si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati;
- sarà obbligatorio fino al 31 dicembre 2021 costituire collegi consultivi tecnici con il compito di risolvere rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti e, per evitare che la mancanza di risorse blocchi i cantieri, viene creato un apposito Fondo, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti;
- si semplificano e si uniformano le procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo;
- DURC: no all’ultra-validità dei documenti di regolarità contributiva in scadenza tra gennaio e il 31 luglio 2020 per effetto delle norme anti Covid (art.103 DL 27/2020). Il comma 10-bis, introdotto dal Senato, prevede – per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici – che al DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento. La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato;
- istituzione, a decorrere dall’anno 2020, di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici che non può essere utilizzato per la realizzazione di nuove opere da parte delle stazioni appaltanti. Per l’anno 2020, lo stanziamento del Fondo è pari a 30 milioni di euro e, per gli anni successivi, è finanziato da risorse provenienti dalla legge di bilancio. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo e l’assegnazione e l’erogazione delle risorse su richiesta delle stazioni appaltanti;
- istituzione di un Fondo per la formazione professionale del responsabile unico del procedimento, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2022.
L’articolo 8, ai commi 1-4, reca una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, secondo la modifica del Senato, che estende l’arco temporale di applicazione della disposizione (rispetto al testo originario che ne prevede l’applicazione fino al 31 luglio 2021). Nello specifico:
- è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more – in base a quanto previsto con una modifica del Senato – della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 sui motivi di esclusione nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura (lett. a). Le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare (lett. b). In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previste dalle disposizioni del codice indicate (lett. c). Si stabilisce la possibilità di avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19, entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (in base ad una modifica del Senato, anziché dall’entrata in vigore del decreto) (lett. d);
- si recano una serie di disposizioni con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigoredel presente decreto. Tra queste:
- entro 15 giorni il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento(quindi il rilascio dei SAL senza riferimento alle modalità indicate nella documentazione di gara e nel contratto di appalto);
- entro 5 giorni (quindi non più 7 giorni) il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento;
- l’effettiva erogazione di denaro dovrà essere effettuata entro 15 giorni dall’emissione del certificato di pagamento (i termini ordinari sono di 30 giorni o al massimo 60 giorni);
- previsto inoltre il rimborso dei maggiori oneri sopportati per l’adattamento alle regole anti-diffusione del Covid-19.