Esclusione dalla procedura di gara per violazione del principio di segretezza
Il Tar Sardegna, con la sentenza n. 627 del 28/09/2022, si è pronunciato sul principio di segretezza dell’offerta economica, chiarendo che il concorrente che rivela la propria offerta economica prima dell’apertura della busta, deve essere escluso dalla gara.
Nel caso specifico, infatti, il tribunale amministrativo ha confermato l’esclusione di un concorrente da una procedura aperta per la vendita all’asta di un immobile di un ente, proprio a seguito della violazione del principio della segretezza dell’offerta. Durante la fase di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la commissione esaminatrice aveva infatti rilevato la presenza di due distinte procure notarili, nelle quali era specificato l’importo dell’offerta economica.
Nella sentenza è stato ricordato che la procedura di vendita disposta mediante pubblico incanto al miglior offerente, non soggiace alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ma è pacificamente regolata dalle norme del R.D. n. 827/1924 (Regolamento di contabilità generale dello Stato), perché non riguarda un appalto pubblico (appartenente al genus dei contratti c.d. “passivi” della p.a.), bensì di un contratto c.d. “attivo”, dal quale deriva un’entrata per la pubblica Amministrazione. In particolare, spiega il giudice amministrativo, nella vendita per incanti ex art. 73, lett. c), del R.D. n. 827/1924 la segretezza delle offerte economiche e il correlativo divieto di preventivo disvelamento del contenuto dell’offerta economica rappresentano un presidio essenziale dell’interesse pubblico alla legalità della procedura, con la conseguenza che dalla loro violazione non può che discendere l’esclusione dalla procedura.
In relazione invece all’avvenuta dichiarazione dell’offerta, nella procura notarile era specificato esplicitamente l’importo e quindi essa non poteva essere intesa come mera indicazione del limite del mandato conferito, perché era inequivocabile che il procuratore dovesse offrire la somma indicata, senza alcun margine di autonomia. Un’affermazione tale da rendere inutile l’apertura della busta economica dell’interessato.
Di conseguenza il Tar ha respinto il ricorso e considerato legittima l’esclusione dalla procedura, in adempimento delle prescrizioni poste dalla lex specialis. Non è ammissibile difatti “confondere” elementi attinenti alle due fasi (apertura della documentazione amministrativa e apertura della busta contenente il prezzo offerto), in quanto potrebbero sussistere riflessi sulle decisioni di ammissione/esclusione da parte della commissione.