Nuovo modello di comunicazione per la cessione del credito e sconto in fattura
Qualora si opti per la cessione del credito o sconto in fattura nei casi di interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (fino a oggi, era necessario soltanto per il Superbonus) è necessario il visto di conformità dei dati della documentazione sulla sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il nuovo modello ha recepito le modifiche introdotte dal DL 157/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021.
Coloro che posso rilasciare il visto di conformità e che dovranno anche verificare che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni richieste nonché che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, sono:
- commercialisti;
- ragionieri;
- periti commerciali;
- consulenti del lavoro;
- CAF.
Questi soggetti devono:
- essere iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro;
- iscritti nel registro dei revisori legali;
- iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
La trasmissione delle comunicazioni delle opzioni per l’utilizzo delle detrazioni per i lavori edilizi tramite cessione o sconto in fattura è sospesa per adeguamento alla nuova normativa.
In base alla nuova disposizione, l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni e delle opzioni che presentino profili di rischio.
La Comunicazione per gli interventi sulle unità immobiliari è inviata da chi rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web in area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia stessa.
Per quanto concerne invece gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione può essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore del condominio (direttamente o tramite intermediario) oppure, in mancanza di amministratore, da uno dei condòmini a tal fine incaricato.
In quest’ultimo caso il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati delle asseverazioni e attestazioni, nonché quelli delle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus.