Il Consiglio di Stato sui requisiti di partecipazione a una procedura di gara
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4474 del 1° giugno 2022, si è pronunciato sui requisiti di partecipazione a una procedura di gara d’appalto, accogliendo l’appello di un operatore economico che si era classificato al secondo posto in graduatoria.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’impresa deve dimostrare di essere attiva, non essendo sufficiente a soddisfare i requisiti di partecipazione a una procedura di gara, la semplice iscrizione di una società alla Camera di Commercio.
Parte appellante riteneva che la società aggiudicataria dell’appalto era stata creata appositamente per la partecipazione alla gara ed era ancora inattiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, rimanendo tale almeno fino all’aggiudicazione della gara.
In primo grado, per il TAR, la sola iscrizione alla Camera di Commercio, dunque la mera possibilità di esercitare in astratto detta attività in quanto ricompresa tra quelle elencate nell’oggetto sociale, era sufficiente in quanto “si tratta di gestire un’attività in una zona non di facile accesso, per cui la SA ha volutamente consentito l’accesso alla competizione anche alle imprese neo-costituite, con requisiti di partecipazione non troppo onerosi per un’attività non particolarmente complessa”.
Ancora, il tribunale amministrativo, sosteneva che a dimostrazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio per una definita attività vuol significare che, attraverso la certificazione camerale, si deve dimostrare il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere e che attività effettivamente esercitata ed oggetto sociale non possono essere considerati come concetti coincidenti.
Nella sentenza summenzionata, invece, il Consiglio di Stato, ha stabilito che attraverso la certificazione camerale deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere: questo esclude la possibilità di prendere in considerazione imprese la cui attività non sia stata ancora attivata.
L’affidabilità dell’impresa è infatti strettamente connessa alla sua attivazione.
La funzione della prescrizione della lex specialis della gara con la quale si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l’iscrizione alla Camera di Commercio, è finalizzata a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato dall’appalto.
La società dell’aggiudicataria, nel caso di specie, è stata costituita appositamente per la partecipazione alla gara ed era inattiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, rimanendo tale almeno sino all’aggiudicazione della gara e per questo andava esclusa.
Inoltre, eventuali motivazioni volte a favorire l’ingresso nel mercato delle imprese cosiddette “start-up” avrebbero dovuto essere esplicitate nella lex specialis di gara, circostanza non non presente nel caso analizzato.