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RTI: I requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti nel disciplinare di gara

By consulteam inAppalti pubblici

Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 4365 del 30 maggio 2022, si è pronunciato sui  requisiti tecnici di partecipazione  e sulla importanza dei contenuti del disciplinare di gara.

I requisiti di capacità tecnico-professionale, nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, vanno valutati secondo quanto disposto dal disciplinare di gara, distinguendo tra le diverse attività di cui si occuperanno gli operatori.

Nella sentenza, il Consiglio di Stato, ha confermato l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento della “progettazione di dettaglio, fornitura, posa e gestione di un sistema integrato di sorveglianza tecnologicamente avanzato” e respingendo di fatto il ricorso di un altro concorrente.

Nel caso di specie, nel disciplinare, veniva richiesto quale requisito di capacità tecnico-professionale, il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità a una norma UNI EN ISO da provare mediante certificato di conformità. 

A parere del ricorrente, uno dei componenti del RTI aggiudicatario, non ne sarebbe stato in possesso, per cui l’operatore avrebbe dovuto essere escluso.

In primo grado, il TAR, aveva respinto il ricorso in quanto nel disciplinare di gara era specificato che il possesso della certificazione era richiesto solo per i componenti del raggruppamento incaricati dell’attività di fornitura e servizio di gestione integrata del sistema di video sorveglianza e non anche per quelli incaricati di svolgere l’altra attività di progettazione.

La questione dell’interpretazione del disciplinare di gara veniva riproposto in appello,  in relazione ai requisiti tecnico – professionali richiesti al progettista quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Il Consiglio di Stato, a riguardo, ha ritenuto che la sentenza di primo grado ha interpretato il disciplinare della gara in conformità ai criteri logico-sistematico e di favor partecipationis: ai concorrenti era consentito infatti organizzarsi per l’esecuzione dell’attività di progettazione di dettaglio del sistema di videosorveglianza in forme diverse:

  • se concorrente in forma di singolo operatore economico, dando prova di possedere (al proprio interno) una struttura di progettazione;
  • con l’indicazione di un progettista esterno;
  • come raggruppamento temporaneo di imprese composto anche da un progettista.

Nella seconda e terza ipotesi, al progettista era richiesto il possesso di requisiti tecnico-professionali diversi rispetto all’impresa che avrebbe fornito (e posato in opera) le apparecchiature e, tra questi, non vi era appunto la certificazione di qualità.

Inoltre, la stazione appaltante richiedeva che i servizi di progettazione analoghi fossero “debitamente certificati”,  lasciando ai concorrenti ampia facoltà di scelta sulla tipologia di documentazione da presentare. In questo caso l’aggiudicataria aveva presentato i contratti sottoscritti, gli ordini da acquisto, le relative fatture che davano piena prova degli incarichi di progettazione ricevuti e che dunque, potevano essere considerati valido elemento probatorio dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni.

Ancora, veniva considerata corretta l’interpretazione del TAR sull’idoneità della documentazione trasmessa dall’aggiudicataria alla stazione appaltante, a comprovare il requisito professionale dello svolgimento di servizi analoghi.

La giurisprudenza amministrativa ha poi enucleato un autonomo criterio interpretativo (che si vuole di derivazione euro-unitaria) della lex specialis delle procedure di gara: il criterio del favor partecipationis, per il quale, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti.

Di conseguenza i giudici di Palazzo Spada, hanno respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado.

 

 

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