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Il Consiglio Di Stato Si Pronuncia Nuovamente Sul Principio Di Rotazione Negli Appalti

By consulteam inAppalti pubblici

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con Sentenza del 22/02/2021, n.1515 ribadisce il principio secondo cui:

“L’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti opera solamente con riferimento alle procedure negoziate: quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate”.

Una società arrivata seconda al bando di gara per l’affidamento del servizio di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, propone ricorso. La stessa sostiene che la vincitrice, essendo una cooperativa, sia sprovvista del requisito necessario di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio in quanto, le prestazioni professionali in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, sono riservate solo ai professionisti iscritti all’albo dei consulenti del lavoro.

Inoltre la società che ha proposto ricorso, lamenta la violazione del principio di rotazione previsto per gli affidamenti sottosoglia, in quanto la società risultata vincitrice non avrebbe dovuto essere invitata alla procedura negoziata ristretta perché aggiudicatrice del precedente medesimo servizio.

È ormai consolidato l’orientamento che limita l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti alle procedure negoziate (di recente Sez. V, 13 ottobre 2020, n. 6168). L’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede, infatti, che le stazioni appaltanti hanno sempre la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Ciò indica che la norma che impone l’applicazione del principio di rotazione prefigura una chiara contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e procedure negoziate; in queste ultime, il principio di rotazione funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare. Pertanto, come emerge anche dalle linee-guida dell’ANAC, quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate.

Nel caso analizzato dei giudici, la procedura di gara indetta non è riconducibile a una procedura negoziata ristretta. Difatti, il procedimento di gara è stato preceduto da un «avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse», aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblico, che avessero manifestato l’interesse a partecipare alla successiva fase selettiva; ed è proseguita con l’invio delle lettere di invito a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse.

Di conseguenza, anche se la procedura descritta presenti profili peculiari che possano far pensare ad una sorta di procedura mista, ordinaria e negoziata, che si colloca al di fuori di quelle tipiche previste dalla legge, non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Tale principio ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio nello svolgimento della procedura deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento, che potrebbe consentirgli di formulare una migliore offerta rispetto ai concorrenti, soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici non è elevato.

Per i motivi summenzionati, il Consiglio Di Stato respinge l’appello ritendo che, essendo assimilabile a una procedura ordinaria o comunque aperta al mercato, alla procedura in esame non è applicabile il principio di rotazione.

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