Corte Di Cassazione: Le Coordinate Bancarie Come Dato Personale
Le coordinate iban, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003, art. 4, lett. b), si qualificano come un dato personale, rientrando in tale nozione “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale“.
Tale dato potrà essere conservato e utilizzato solo per scopi determinati, espliciti e legittimi e per un periodo di tempo non superiore rispetto a quello necessario agli scopi per i quali esso è stato raccolto e trattato.
I signori M.F. ed C.A. citano dinanzi al Tribunale di Roma una compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 152 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” sostenendo di essere stati danneggiati dalla condotta tenuta dalla medesima ed in particolare per aver fornito al proprio assicurato una stampa del sistema informativo interno della medesima compagnia nonché un atto di liquidazione ove erano riportate, tra l’altro, le loro coordinate IBAN degli stessi soggetti risarciti.
In primo luogo, il Tribunale di Roma rigettala domanda, ritenendo la legittimità della condotta della compagnia in quanto: “doverosamente ha trasmesso al suo assicurato l’atto di transazione e quietanza a favore del M., non violando alcun obbligo di custodia e riservatezza di dati sensibili” e considerando tale comunicazione un adempimento di natura contrattuale nei confronti del proprio assicurato. Di conseguenza, gli attori promuovono ricorso in Cassazione.
La Corte accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza impugnata disponendo il rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per il corrispondente nuovo esame.
Con Ordinanza n. 4475/2021 del 19 febbraio 2021, la Corta di Cassazione, Sez. I Civile, stabilisce che “È illegittimo il comportamento della compagnia assicuratrice che, nel comunicare al proprio assicurato, l’avvenuto risarcimento del danno, diffonde anche le coordinate bancarie delle persone risarcite”.
Nello specifico, ha motivato che “l’obbligo della compagnia assicuratrice di fornire una prova al proprio assicurato dell’avvenuto risarcimento del danno in favore dei danneggiati, non può in alcun modo ricomprendere anche la diffusione delle coordinate bancarie delle persone risarcite, atteso che tale trasmissione dei dati oltre a non essere funzionale all’attività per cui gli stessi erano stati raccolti, neppure era necessaria per adempiere al predetto obbligo”.
Difatti, l’adempimento di un proprio contrattuale non può in alcun modo arrecare pregiudizio alla riservatezza e alla tutela dei soggetti terzi, in quanto il trattamento dei dati deve sempre avvenire nel rispetto dei cd. principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.