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Affidamento Diretto: Parere Del Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti

By consulteam inAppalti pubblici

Il Ministero delle Infrastrutture, a seguito all’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, ha fornito un parere, su istanze di chiarimento pervenute da alcune stazioni appaltanti, attinenti alle deroghe al codice dei contratti pubblici per gli affidamenti diretti.

Nelle istanze di chiarimento ci si domanda se:

  • L’affidamento diretto debba interpretarsi come facoltà di affidare “sine causa” ad una determinata impresa senza necessità di confronto concorrenziale con altri operatori;
  • Debba interpretarsi come affidamento ad un determinato operatore, motivandone le ragioni della scelta: ad esempio, necessità ed urgenza, motivi di privativa commerciale, ed, in via generale, i motivi della procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del Codice; ovvero
  • Se debba intendersi come modalità, meno formale rispetto alle altre procedure, che postula, comunque, una consultazione di mercato in maniera sostanziale attraverso richieste di preventivi, sondaggi, ecc..

Nella risposta n. 753 del 10.12.2020, il MIT chiarisce che l’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 36, comma 2 del codice, non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato.

Inoltre chiarisce che il legislatore, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice.

Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2020.

L’amministrazione può procedere all’affidamento diretto tramite determina in forma semplificata ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016. Tale atto conterrà in modo semplificato:

  • L’oggetto dell’affidamento;
  • L’importo;
  • Il fornitore;
  • Le ragioni della scelta del fornitore;
  • Il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
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