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Gli Obblighi Della Stazione Appaltante In Caso Di Malfunzionamento Della Piattaforma Telematica

By consulteam inAppalti pubblici

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera n. 616 del 20 dicembre 2022, a seguito della richiesta da parte di un operatore economico che non aveva potuto presentare l’offerta nei termini prestabiliti a causa di un malfunzionamento della piattaforma di trasmissione, conferma che la Stazione appaltante, nel caso in cui la piattaforma telematica per il caricamento delle offerte non funziona, deve adottare i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità della procedura, anche con la proroga dei termini se necessario.

Come specificato dall’operatore stesso, la documentazione necessaria era stata predisposta nei termini previsti dal bando di gara, ma al momento del caricamento non ha potuto concludere l’invio a causa di un malfunzionamento del portale MEPA.

In più l’operatore ha anche contattato la Stazione appaltante, inviando una PEC con la schermata della piattaforma, a comprova del malfunzionamento.

Mentre telefonicamente la Stazione appaltante aveva precisato che avrebbe provveduto alla proroga dei termini, successivamente ha negato il differimento della data di scadenza, precisando che:

  • la richiesta era pervenuta oltre il termine ultimo di ricezione delle offerte;
  • il malfunzionamento era stato riscontrato soltanto in alcune ore della giornata, e dimostrazione ne era il fatto che un altro partecipante alla procedura era riuscito, nella stessa giornata, a caricare la propria offerta nel sistema;
  • ben 35 giorni erano stati in totale i giorni a disposizione per la presentazione delle offerte, periodo di tempo ampiamente sufficiente, secondo la SA, per l’inserimento telematico delle offerte da parte dei partecipanti.

ANAC è intervenuto sulla questione, ricordando che in caso di malfunzionamento della piattaforma telematica la stazione appaltante deve adottare i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità della procedura, anche con la proroga dei termini.

Sul tema interviene anche la giurisprudenza, confermando quanto già detto: malfunzionamenti di pochi minuti, qualora avvengano a ridosso della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, impongono di riaprire il termine se uno dei concorrenti non è riuscito a caricare la documentazione richiesta.

L’Autorità, da questo punto di vista, ha riconosciuto da parte della Stazione appaltante un difetto di istruttoria sulle motivazioni del malfunzionamento della piattaforma, con la conseguenza che è ingiustificato il rifiuto di riaprire i termini.

Non si può parlare di mancata diligenza dell’Operatore economico, in quanto non rileva l’orario di caricamento delle offerte avvenuto comunque con un congruo anticipo rispetto al termine previsto. Non si può infatti far presente che in totale erano stati concessi 35 giorni, perché il periodo tra la pubblicazione del bando di gara e la scadenza dei termini rappresenta un lasso di tempo utile alla preparazione dell’offerta, motivo per cui essa può ragionevolmente essere presentata l’ultimo giorno. L’operatore economico ha infatti il diritto a utilizzare tutto il tempo concesso per l’elaborazione e la presentazione dell’offerta.

ANAC ha concluso affermando che la Stazione Appaltante non può rifiutarsi di riaprire i termini per la presentazione delle offerte, poichè si tratta di un comportamento non conforme all’art. 79 del Codice dei Contratti Pubblici.

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