Gare D’Appalto: Indicazione Dei Costi Di Manodopera Relativi Alla Salute E Sicurezza Del Personale
Il Tar Umbria, Sez. I, con sentenza n. 683/2021 si pronuncia in merito ai costi di manodopera relativi alla salute e sicurezza del personale e chiarisce quando questi ultimi vanno indicati nell’offerta economica di gara.
Il caso oggetto della summenzionata sentenza, riguarda l’assegnazione di un incarico di fornitura di un’apparecchiatura ospedaliera. Nella lex specialis si specifica che l’attrezzatura oggetto dell’appalto avrebbe dovuto avere delle caratteristiche tecniche minime ed essenziali, indicate in un allegato al bando e che tale attrezzatura avrebbe dovuto essere installata all’interno di un bunker già esistente, al quale non dovevano essere apportate modifiche, se non quelle espressamente richieste dall’installazione della nuova apparecchiatura con adeguamento dell’impianto elettrico, di climatizzazione e del sistema antincendio.
Per i giudici delle prime cure, richiamando il criterio della fruibilità del bene, l’appalto si configura come posa in opera laddove si rendano necessarie attività ulteriori rispetto alla mera consegna del bene. Nello specifico, parliamo di fornitura con posa in opera quando è necessario lo svolgimento di una prestazione accessoria e strumentale rispetto a quella principale di consegna del bene e consistente in un complesso di attività necessarie al funzionamento ed all’utilizzo del bene medesimo, tali da renderlo operativo.
La fornitura senza posa in opera, invece, si ha solo ove il bene si presti ad essere utilizzato immediatamente dopo la sua consegna da qualsiasi utente, anche se privo di particolari competenze o conoscenze tecniche.
Nel caso di specie, l’appalto configura una fornitura di posa in opera essendo necessario effettuare alcuni lavori all’interno del bunker per la predisposizione e la fruizione delle apparecchiature.
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n.50/2016, l’operatore è obbligato a indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In virtù di quanto sopra detto, il Tar ritiene che la non indicazione separata dei costi della manodopera e di quelli per la sicurezza determina l’esclusione del concorrente, anche in assenza di uno specifico obbligo dichiarativo previsto dalla lex specialis, e senza possibilità di accedere al soccorso istruttorio.
L’aggiudicazione è illegittima, concludono i giudici, perché contraria al principio dell’autovincolo in quanto le caratteristiche dell’attrezzatura fornita dall’aggiudicataria non rispondevano alle caratteristiche minime ed essenziali indicate dalla Stazione Appaltante ed inoltre sarebbero stati fatti dei lavori di adeguamento del bunker, anch’essi non previsti dal capitolato di gara.