Privacy: L’uso Delle Body-Cam E Il No Del Garante Al Facial Recognition
Il Garante per la Privacy ha dato il via libera al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno e al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri per l’uso delle body-cam per documentare situazioni critiche di ordine pubblico durante eventi o manifestazioni.
Per rendere i trattamenti pienamente conformi alle disposizioni del Decreto legislativo n. 51/2018, bisognerà però seguire le indicazioni del garante sulla protezione dei dati personali trattati a fini di prevenzione e accertamento dei reati.
Le videocamere indossabili in uso al personale dei reparti mobili incaricati potranno essere attivate solo quando l’evolversi degli scenari faccia intravedere l’insorgenza di concrete e reali situazioni di pericolo e turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, o comunque siano perpetrati fatti costituenti reato.
Non sono ammesse invece le registrazioni continue di immagini ed episodi non critiche che dovranno in tutti i casi essere interrotte quando viene meno la necessità di documentare gli eventi.
Il Garante richiede che siano specificate le caratteristiche delle chiavi di cifratura che consentono agli Ufficiali di polizia di visualizzare le foto e i filmati acquisiti mediante il mini-display integrato nelle videocamere, nonché che siano meglio descritte le misure tecnico-organizzative progettate per garantire la riservatezza dei dati acquisiti con le videocamere usate dall’Arma dei carabinieri.
Il termine di conservazione dei dati raccolti dalle body-cam è fissato dal garante ed è di 6 mesi. Termine che rispetta il principio della privacy by default, in quanto è prevista la cancellazione automatica dei dati acquisiti alla scadenza dei sei mesi, e i principi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice Privacy.
La condizione assoluta all’uso delle body-cam, posta dall’Autorità garante, è che il Ministero dell’Interno specifichi che il sistema che intende utilizzare non consente l’identificazione univoca o il riconoscimento facciale della persona (facial recognition).
Non essendo abbasta accurata questa nuova tecnologia, potendo comportare anche discriminazioni su base razziale, etica e di genere, la stessa società che si è specializzata negli ultimi anni nelle body-cam per agenti di polizia (Axon), ha annunciato che su raccomandazione del suo comitato etico di intelligenza artificiale non commercializzerà più prodotti che consentano di analizzare corrispondenza del viso sui suoi prodotti. Questo perché il rapporto del suddetto comitato etico riteneva che la tecnologia di riconoscimento facciale non fosse attualmente abbastanza affidabile per giustificare eticamente il suo uso sulle body-cam
Infatti, varie ricerche hanno dimostrato l’intrinseca discriminazione strutturale incorporata nei sistemi di riconoscimento facciale. Questi, ad esempio, giudicano costantemente i volti neri come più arrabbiati e più minacciosi rispetto ai volti bianchi, con evidenti rischi di discriminazione qualora l’uso di questi sistemi dovesse essere autorizzato nell’ambito delle attività di polizia.
Così, lo scorso giugno 2021 il Comitato europeo e il Garante europeo per la protezione dei dati (EDPB e EDPS) hanno affermato che “applicazioni come il riconoscimento facciale dal vivo interferiscono con i diritti e le libertà fondamentali in misura tale da poter mettere in discussione l’essenza di tali diritti e libertà. […] Un divieto generale dell’uso del riconoscimento facciale nelle aree accessibili al pubblico è il punto di partenza necessario se vogliamo preservare le nostre libertà e creare un quadro giuridico incentrato sull’uomo per l’IA”.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero e dall’Arma, che pur avendo presentato la valutazione d’impatto non ritenevano necessaria la consultazione preventiva dell’Autorità, il Garante ha affermato che essa era dovuta.