Gare Autonome, Gare Consip E Comparazione Dei Prezzi: La Sentenza Del Consiglio Di Stato
Alla base dell’operato della Pubblica Amministrazione, una Stazione Appaltante, con l’obiettivo di perseguire i principi di buon andamento ed economicità, può chiedere una deroga al ricorso a una convenzione Consip per indire invece delle gare autonome.
Si tratta di un importante novità introdotta nell’attività della Pubblica Amministrazione, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2728/2023, con la quale ha respinto l’appello di un operatore economico che aveva impugnato l’aggiudicazione di un lotto di appalto, a seguito dell’espletamento di una gara autonoma e quindi al di fuori della convenzione Consip entro la quale operava.
I giudici di Palazzo Spada, intervenendo sulla questione, hanno affermato che il ricorso era irricevibile per tardività: l’effettivo interesse a ricorrere dell’operatore, e la lesività della scelta della Stazione Appaltante si erano manifestati non nel momento dell’aggiudicazione della commessa, ma nel momento in cui la stazione appaltante aveva deciso di non ricorrere a una convenzione Consip.
Richiamando una precedente sentenza del Consiglio di Stato, n. 7248/2021, l’aggiudicazione di un appalto Consip radica un sufficiente interesse diretto ed attuale all’eliminazione di eventuali bandi autonomi: “Ove un’impresa sia già titolare della posizione differenziata consistente nell’aggiudicazione in proprio favore di procedura selettiva relativa ad un determinato oggetto negoziale, la sola pendenza di altra procedura avente il medesimo oggetto si configura come lesiva, in concreto e nell’attualità, indipendentemente dall’adozione dell’atto conclusivo, perché la sola messa a gara di un servizio già aggiudicato, implicando la disposizione di un bene indisponibile (proprio perché già aggiudicato), espone l’aggiudicatario alla perdita della certezza giuridica propria dell’utilità provvedimentale conseguita”. “Bandire la gara … aveva l’effetto giuridico (immediato) di sottrarre il bene oggetto della stessa ad altre forme di disponibilità giuridica”. Pertanto: “all’atto dell’aggiudicazione in proprio favore della gara CONSIP l’odierna appellante vantava un interesse personale, diretto ed attuale all’eliminazione del bando”.
in questo caso si tratta di un’azione che non è stata esperita dall’Operatore economico, che invece di impugnare il bando di gara autonomo a seguito della stipula della convenzione Consip, ha proposto ricorso a seguito dell’aggiudicazione della gara autonoma.
Per di più nessuna norma impone alle stazioni appaltanti una comparazione finale o postuma dei prezzi (quelli della gara autonoma e quelli della gara Consip).
Ciò è in linea con il principio di economicità dell’azione amministrativa per cui si rivelerebbe del tutto illogico far bandire e soprattutto svolgere una pubblica gara (autonoma) per poi decidere di porla nel nulla in esito ad una valutazione comparativa dei prezzi soltanto finale, o ex post. Un tale svolgimento della gara autonoma e valutazione comparativa prezzi solo finale, determinerebbe infatti un inammissibile spreco di risorse e di attività amministrativa.
Di qui, la logicità e la ragionevolezza di una valutazione soltanto ex ante dei prezzi e non anche ex post.
In ogni caso, anche a voler ritenere che la stazione appaltante della gara autonoma avesse imposto negli atti di gara una sorta di auto vincolo circa la necessità di effettuare una valutazione comparativa dei prezzi sia ex ante che ex post, occorre rilevare che la valutazione ex ante effettuata in vista della gara, esprimeva, in sintesi, che i lotti Consip non fossero in grado di coprire il fabbisogno nazionale della Stazione Appaltante stessa.
Emerge, dunque, secondo i giudici, la volontà inequivoca di fare ricorso al meccanismo derogatorio rispetto alla convenzione Consip, e ciò anche sulla base di una comparazione di costi in quel momento già effettivamente avvenuta. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in quanto giudicato irricevibile.