Esclusione RTI Per Perdita Attestazione SOA
La perdita dei requisiti relativi all’attestazione SOA di uno dei componenti di un RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese), determina l’esclusione di tutto il raggruppamento, senza possibilità di ricorrere alle eccezioni “in addizione” o “in diminuzione”.
Con la sentenza n. 434/2023 del Consiglio di Stato, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato l’esclusione di un RTI da una procedura d’appalto per l’affidamento di lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico.
Il TAR aveva già respinto il ricorso, richiamando l’art. 48 del Codice dei contratti, specificando che sono previste alcune eccezioni specifiche, sempre “in riduzione” e mai “in addizione”, solo nel caso in cui si tratti di fallimento, liquidazione coatta, morte o interdizione della mandante oppure nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del codice appalti.
Nel caso in esame, però, si trattava invece di perdita del requisito della attestazione SOA ex art. 84 codice dei contratti.
Il Consiglio di Stato, intervenendo sulla questione, ha evidenziato che il componente del Raggruppamento non ha mantenuto la continuità del possesso del requisito, senza per altro che fosse presente un’istanza di rinnovo nei 90 giorni antecedenti la scadenza del termine del possesso.
Inoltre, il Consiglio di Stato, afferma che:
- non è consentito al raggruppamento temporaneo di imprese di modificare la propria organizzazione, se non nelle limitate e tassative ipotesi previste dai commi 17, 18 e 19 ter.
- la mancanza di attestazione SOA non rientra nei casi previsti dai commi 17, 18 e 19 ter che, vanno interpretati in senso tassativo e restrittivo.
Pertanto è stato richiamato il principio della generale immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti, principio il quale soffre di alcune specifiche eccezioni, sempre che si tratti sul piano soggettivo di modificazioni “in riduzione” e mai “in addizione”, soltanto ove vengano in essere ipotesi di fallimento, liquidazione coatta, morte o interdizione della mandataria/mandante oppure nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del codice appalti.
Non si possono quindi applicare eccezioni nel caso della perdita del requisito dell’attestazione SOA ex art. 84 Codice dei Contratti e nessuna sostituzione può essere regolarmente accordata.