Caducazione Automatica Del Contratto E Annullamento Aggiudicazione: La Sentenza Del TAR
Cosa succede nel caso in cui un giudice annulli l’aggiudicazione di una gara, ma non si sia pronunciato sulla dichiarazione di inefficacia del contratto?
La caducazione automatica avviene oppure no?
In materia di contratti pubblici, questa è una questione molto dibattuta; il TAR Campania, infatti, con la sentenza n. 2254/2023, ha fornito la propria ipotesi, condivisa anche dalle più recenti sentenze del Consiglio di Stato.
Si tratta di un’aggiudicazione di alcune forniture di prodotti in favore di un operatore, a cui si sono opposti alcuni concorrenti.
Sia il TAR che il Consiglio di Stato avevano confermato la revoca dell’aggiudicazione della gara, ma nel corso del giudizio la Stazione appaltante aveva comunque stipulato il contratto.
Quest’ultima aveva comunicato all’impresa l’avvio del procedimento per la risoluzione del contratto, deliberandone l’inefficacia per “nullità negoziale conseguente alla caducazione in sede giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione”.
Da qui avviene il ricorso: secondo il ricorrente, non è possibile alcuna caducazione automatica, perché spetta comunque al giudice valutare se il contratto, debba o meno continuare a produrre effetti.
Il contratto, però, potrebbe anche rimanere efficace dopo l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione: tale decisione è rimessa all’apprezzamento del giudice, unico deputato a valutare e contemperare in una delicata operazione di bilanciamento i vari interessi coinvolti.
Ad avviso del Collegio, le suddette considerazioni escludono che possa configurarsi come effetto dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione una caducazione automatica del contratto, perché una tale conseguenza precluderebbe al giudice le valutazioni e i poteri che la norma espressamente gli attribuisce.
Si è infatti affermato che: “la stazione appaltante (…) è tenuta a valutare se, alla luce delle ragioni che hanno determinato l’annullamento dell’aggiudicazione, permangano o meno le condizioni per la continuazione del rapporto contrattuale in essere con l’operatore economico (illegittimo) aggiudicatario, ovvero se non risponda maggiormente all’interesse pubblico, risolvere il contratto e indire una nuova procedura di gara (in applicazione del potere riconosciuto ora dall’art. 108, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;”.
Il richiamo all’art. 108 del d.lgs. 50/2016, in questo contesto appare decisivo: la norma al comma 1, fa appunto riferimento ad ipotesi di risoluzione del contratto dovute a vizi della fase dell’evidenza pubblica o alla necessità di una rinnovazione della gara.
Se è vero che non si verifica la caducazione automatica del contratto, l’amministrazione può tuttavia esercitare i poteri attribuitile dal codice dei contratti in materia, ed incidere così sulla perdurante efficacia del contratto, determinandone eventualmente la “risoluzione”.
Va inoltre rilevato che la recente giurisprudenza amministrativa riconosce la possibilità per l’amministrazione di esercitare il potere di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione della gara, anche dopo la stipulazione del contratto.
In questo caso, la valutazione sulla sussistenza dell’interesse pubblico al venir meno del vincolo contrattuale è fatta direttamente dalla amministrazione, senza necessità dell’intervento del giudice.
Nel caso di specie l’amministrazione ha ritenuto che le ragioni dell’annullamento dell’aggiudicazione non consentissero il permanere della continuazione del rapporto contrattuale, e ha quindi dichiarato l’inefficacia del contratto.
Il ricorso quindi è stato respinto.