Divieto di commistione dell’offerta negli appalti pubblici
Il TAR Toscana, con sentenza n. 612 del 5 maggio 2022 si è pronunciato sul divieto di commistione dell’offerta tecnica e di quella economica stabilendo a riguardo che l’inserimento di informazioni sui costi della manodopera, legati al piano di attuazione della clausola sociale, non viola il principio di segretezza dell’offerta economica.
Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da un operatore finalizzato all’annullamento dell’aggiudicazione di un servizio nei confronti di un altro concorrente.
L’aggiudicataria, secondo la ricorrente, avrebbe inserito elementi del costo della manodopera e quindi propri dell’offerta economica, all’interno della busta relativa alla documentazione tecnica, condizionando così le valutazioni della commissione nell’attribuzione del punteggio, in violazione del principio di segretezza delle offerte, delle Linee Guida dell’ANAC n. 13, della par condicio competitorum e dell’art. 30 del D.lgs. n. 50 del 2016.
I giudici amministrativi, però, hanno ritenuto che il disciplinare di gara ha richiesto espressamente la presentazione di uno specifico progetto di riassorbimento del personale, in attuazione della clausola sociale indicata nella lex specialis e nella documentazione di gara, redatto sulla base della “scheda inquadramento personale dell’appaltatore uscente per formulare progetto di riassorbimento”.
Il TAR ha anche chiarito che il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica e le relative regole operative, trovano applicazione nei soli casi in cui sussiste effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione, il che accade soltanto quando siano presenti elementi di giudizio a carattere discrezionale (inerenti l’apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta negoziale articolata dagli operatori economici in concorrenza) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono quelli della componente economica dell’offerta).
Al controrio, l’aggiudicataria si è limitata ad adempiere ad una disposizione della lex specialis, inserendo solo aspetti marginali di contenuto tecnico economico che, in quanto tali, non potevano costituire un’anticipazione di elementi dell’offerta economica di gara.
Respingendo di conseguenza il ricorso, il TAR specifica che il divieto di commistione tra le componenti dell’offerta non va inteso in senso assoluto, bensì relativo, con indagine da condurre in concreto; né può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara, attesa l’assenza di una precisa norma di legge che impedisca l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica, a meno che uno specifico divieto non sia in via espressa ed inequivocabile contenuto nella disciplina di gara.