Albo gestori ambientali: ai fini dell’affidamento del servizio di manutenzione del verde urbano, non deve essere richiesto il requisito di iscrizione
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 7573 del 30/08/2022, ha stabilito che ai fini dell’affidamento del servizio di manutenzione del verde urbano, non debba essere richiesto, ai fini della dimostrazione della idoneità professionale, il requisito della iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.
Il caso specifico riguarda difatti una gara indetta da un Ente per l’affidamento del “servizio di manutenzione del verde pubblico nell’ambito urbano”.
Mentre il bando non prescriveva l’iscrizione degli operatori concorrenti all’Albo dei gestori ambientali quale requisito di partecipazione, il disciplinare di gara, al contrario, stabiliva tale regola.
Di conseguenza, la ricorrente impugnava l’esito della procedura, ritenendo che l’impresa vincitrice non fosse in possesso del discusso requisito, sicché avrebbe dovuto essere esclusa dalla competizione.
Il giudice amministrativo però, sia in primo grado che in appello, ha respinto il ricorso sostenendo che nel contrasto tra bando e disciplinare prevalgono le regole del bando, e che nel caso di specie, il disciplinare aveva modificato in modo inverosimile, e non meramente integrato il bando stesso.
La sentenza ha statuito la regola che è anzitutto nel bando di gara che devono essere con precisione individuati i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica che gli operatori economici devono possedere per l’accesso alla procedura concorrenziale.
Da tutto ciò se ne trae il corollario di una gerarchia differenziata all’interno della complessiva documentazione di gara che, con specifico riguardo alla risoluzione di concreti contrasti interni tra le varie disposizioni della lex specialis, impone di dare la prevalenza alle previsioni del bando, laddove le disposizioni del capitolato (o del disciplinare) possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2021, n. 1804; Id., sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; Id., sez. III, 11 luglio 2013 n. 3735; Id., sez. V, 24 gennaio 2013 n. 439; Id., sez. V, 17 ottobre 2012 n. 5297; Id., sez. V, 23 giugno 2010 n. 3963).
Quindi, spiega il Consiglio di Stato, ne discende che è proprio il bando di gara a rappresentare il “documento fondamentale” del procedimento di evidenza pubblica.
La regola di diritto come ricavata dal ragionamento esposto, ha portato il giudice amministrativo nel caso concreto a stabilire che ad essere applicabile fosse, nella specie, solo la norma del bando di gara, il quale, a differenza del disciplinare, non includeva tra i requisiti di partecipazione l’iscrizione del concorrente all’Albo nazionale dei gestori ambientali per attività di trasporto dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale.