ANAC Sull’Obbligo Di Iscrizione Della White List
Nel caso in cui il bando di gara preveda quale attività oggetto della procedura di affidamento delle attività riconducibili a quelle elencate all’interno del comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 190/2012, l’operatore economico è tenuto a richiedere l’iscrizione alle white list della prefettura territorialmente competente; la stazione appaltante è tenuta, invece, ad accertare che l’impresa che vi partecipi e che dichiari di eseguirle, risulti iscritta all’interno del suddetto elenco.
Lo conferma ANAC che, con il Comunicato del Presidente del 17 gennaio 2023, ha fornito alcuni chiarimenti relativi all’iscrizione nelle c.d. white list.
ANAC spiega che il criterio utilizzato dal legislatore per individuare i soggetti tenuti all’iscrizione alla c.d. white list riguarda la tipologia di attività esercitata; il comma 52 si riferisce infatti alle “attività imprenditoriali” maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa. Per tali attività, la comunicazione e l’informazione antimafia sono obbligatoriamente acquisite dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 159/2011 attraverso la consultazione del suddetto elenco.
ANAC spiega inoltre che le disposizioni non fanno differenza se le attività maggiormente esposte al tentativo di infiltrazione mafiosa siano l’oggetto principale della procedura di gara, oppure costituiscano attività secondarie o accessorie.
Ne consegue quindi quanto detto precedentemente: se il bando di gara preveda quale attività oggetto della procedura di affidamento delle attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate all’interno del comma 53 dell’articolo 1 legge n. 190 del 2012, l’operatore economico è tenuto a richiedere l’iscrizione alle white list e la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l’impresa che vi partecipi risulti iscritta all’interno del suddetto elenco.
Come evidenzia ANAC, ragionare diversamente porterebbe all’elusione del sistema dei controlli antimafia e della ratio che ne costituisce il fondamento poiché lo svolgimento dell’attività oggetto dell’affidamento sarebbe reso possibile solamente attraverso l’espletamento di attività a rischio di infiltrazione mafiosa.
L’iscrizione alla white list può essere però richiesta quale requisito obbligatorio di partecipazione solamente per attività che siano riconducibili alle categorie considerate a rischio.
Inoltre, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara, con la conseguenza che la mancata iscrizione, o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco, determina l’inammissibilità dell’impresa e la sua esclusione dalla gara.
Trattandosi di un requisito ex lege a presidio di diritti e principi di ordine costituzionale, esso non può essere derogato dalla stazione appaltante nell’elaborazione dei documenti di gara.
L’iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l’appaltatore, un’impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario. In caso di RTI orizzontale, il requisito dell’iscrizione all’elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.