Costi Della Manodopera: Verifica Anomalia Dell’Offerta
Il costo della manodopera non può che essere determinato dalle ore contrattuali offerte in gara ed è su tale valore, e non sulle ore lavorate, che deve giustificarsi il costo orario complessivo.
Il Consiglio di Stato, sulla base di ciò, con la sentenza n.10272/2022, ha accolto l’appello di un operatore economico che si era aggiudicato l’affidamento di un servizio per scorrimento della graduatoria visto che i concorrenti precedenti erano stati esclusi per anomalia dell’offerta.
L’aggiudicatario, però, era stato a sua volta privato dell’incarico perché uno dei concorrenti esclusi aveva presentato ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), accogliendone le motivazioni.
Il Consiglio si è soffermato sui concetti di:
- monte ore contrattuale;
- monte ore teorico;
- ore mediamente lavorate.
Il monte ore contrattuale si riferisce al rapporto tra stazione appaltante ed appaltatore, ovvero alla quantità di prestazioni che il secondo dovrà erogare a favore della prima.
Il monte ore teorico si riferisce al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, ovvero all’obbligo principale del lavoratore nell’ambito di un rapporto d’impiego.
Le ore mediamente lavorate rilevano ai fini della congruità dell’offerta nella logica delle tabelle ministeriali: al costo medio annuo del personale viene applicato un divisore inferiore rispetto a quello puramente teorico, al fine di determinare un costo orario più elevato, idoneo a coprire anche la frazione di costo che l’appaltatore dovrà sostenere per sostituire il personale assente: questo perché lo stesso appaltatore dovrà comunque garantire il servizio in caso di assenze del personale al fine di adempiere integralmente all’obbligo assunto verso la stazione appaltante in base al monte ore contrattuale indicato in offerta;
In tal senso il monte ore effettivo va utilizzato per calcolare il costo medio orario del lavoro e quindi va adeguatamente giustificato il modo in cui l’impresa perviene alla sua determinazione.
L’operatore economico, quindi, avrebbe dovuto moltiplicare il costo orario medio per il numero di ore contrattuali offerte, solo così potendo assicurare l’adempimento del servizio secondo le modalità per le quali si era impegnato contrattualmente nei confronti dell’Amministrazione.
È corretto, quindi, il metodo di calcolo del costo della manodopera impiegato dalla Stazione appaltante nella verifica di anomalia, assumendo come moltiplicatore, oltre al costo orario medio, le ore contrattuali offerte per la commessa.
La stazione appaltante ha quindi correttamente valutato l’anomalia dell’offerta, utilizzando criteri adeguati: il ricorso in appello è stato accolto.