Consiglio di Stato: Punteggio numerico e criteri di valutazione nelle gare d’appalto
Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 2819 del 14/04/2022, ha stabilito che nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sotto voci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici.
La summenzionata sentenza riguarda il caso di un’appellante che contesta le motivazioni della sentenza di primo grado osservando che molti sub-criteri sarebbero affetti da una notevole genericità. Ancora la stessa lamenta che i commissari si sarebbero limitati ad assegnare un coefficiente numerico senza esplicitare, seppur sinteticamente, le proprie valutazioni o le ragioni sottese all’assegnazione del punteggio.
I giudici amministrati evidenziano a riguardo che la stazione appaltante si è attenuta ai criteri di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di pulizia espressi sia nel bando tipo ANAC 2/2018 che dalle Linee guida sui soggetti aggregatori e che, laddove l’appellante avesse nutrito dubbi davvero fondati, o plausibili, in ordine alla possibilità di formulare le offerte, essa avrebbe potuto utilizzare la facoltà di chiedere chiarimenti, prevista dall’art. 2 del disciplinare di gara, avendo avuto i concorrenti quasi tre mesi di tempo per chiedere chiarimenti, mentre è rimasta silente.
Infine nella sentenza viene chiarito che nel caso di specie i contestati sub-criteri non erano, come detto, generici e dunque, con i chiarimenti eventualmente richiesti, la stazione appaltante non avrebbe né modificato né integrato la legge di gara.