Consiglio di Stato: Obbligo di informazione e dovere di imparzialità nel caso di proroga del termine per la proposizione delle offerte
Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 7955, si è pronunciato in riferimento al dovere di informazione e imparzialità cui è tenuta la stazione appaltante nel momento in cui viene disposta una proroga per la presentazione delle offerte.
Il caso specifico riguarda una procedura di rilascio di concessione demaniale marittima, in cui il Consiglio di Stato, che accoglie l’appello ed annulla gli atti impugnati.
Nel dettaglio, il primo motivo di gravame, censura l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’obbligo di informazione e del dovere di imparzialità: la deducente sostiene di non aver avuto notizia della proroga del termine per la proposizione delle offerte.
In primo grado, il Tar, ha respinto la censura con la motivazione che, da un lato, la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Comune resistente rappresenta una forma pubblicitaria idonea, e che, dall’altro lato, la ricorrente non ha allegato quale documentazione ulteriore la stessa avrebbe prodotto a corredo della propria domanda, ove fosse stata notiziata della ridetta proroga.
Al contrario, il Consiglio di stato, ritiene che il ragionamento logico-giuridico seguito dal TAR è erroneo sotto due aspetti:
- Non è qui in discussione il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui la pubblicazione di atti, documenti e avvisi sul sito istituzionale dell’Ente rappresenta una modalità pubblicitaria idonea. Tale principio, dunque, in generale, va assolutamente Nella fattispecie esaminata la questione giuridica investe piuttosto la natura mista della modalità pubblicitaria applicata dall’Ente: “il Comune di ………. ha infatti effettuato una forma di pubblicità, personale e singolare, per la promotrice dell’istanza di concessione (la ……….), ed una forma pubblicitaria istituzionale nei confronti delle altre parti, senza spiegarne le ragioni, Inoltre, va adeguatamente apprezzata la circostanza, nemmeno considerata dal TAR, malgrado le specifiche argomentazioni articolate dalla società ricorrente sul punto, che la proroga del termine abbia consentito alla odierna controinteressata ……., vincitrice della procedura selettiva, di presentare per la prima volta la propria offerta. In atti, infatti, vi è la prova documentale certa che le domande di partecipazione sono state depositate, rispettivamente, da ……….. in data 17 gennaio 2017, da ……….. in data 1° marzo 17, da …….. in data 2 marzo 2017 e, in virtù della proroga, in data 31 marzo 2017 dalla aggiudicataria ………., nonché infine dalle altre concorrenti”.
- Non va inoltre sottaciuto che secondo il diritto europeo degli appalti, i cui principi generali in materia di tutela della concorrenza e di parità fra gli operatori economici trovano applicazione anche per gli appalti sottosoglia e le concessioni in genere, il bene giuridico primario tutelato non è soltanto l’interesse finale rappresentato dalla concreta aggiudicazione, ma anche quello strumentale alla riedizione della procedura, laddove vi sia anche solo la possibilità che l’impresa non aggiudicataria possa ritrarre utilità dalla riedizione del potere.