Consiglio di Stato: Incremento del quinto e raggruppamento misto
Con sentenza n.7808 del 18 agosto 2023, il Consiglio di Stato ha applicato il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 2/2013, accogliendo il ricorso in appello di un RTI estromesso da una gara che si era invece aggiudicato.
I Giudici si sono pronunciati sull’applicazione dell’incremento del quinto anche ai c.d. “raggruppamenti misti” stabilendo a riguardo che in caso di raggruppamento misto, l’importo a base di gara va riferito ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara e i componenti di ciascuno dei subraggruppamenti di tipo orizzontale sono abilitati a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, purché siano qualificati per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo della categoria di lavori cui lo stesso componente partecipa.
Nel caso specifico la SA aveva infatti revocato in autotutela l’affidamento dopo aver confermato la tesi della seconda classificata, ovvero che la mandante risultava non qualificata per la parte dei lavori che aveva dichiarato di voler eseguire e che, a fronte di ciò, non avrebbe potuto trovare applicazione l’aumento premiale previsto dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, non ricorrendo la condizione, specificamente posta dalla norma, che la società fosse qualificata per un importo pari al quinto dei lavori a base di gara. Se in primo grado il giudice aveva confermato l’estromissione, sull’assunto che la quantificazione dell’aumento del quinto, ai fini della partecipazione dei raggruppamenti temporanei in forma mista, andasse, in ogni caso, parametrata all’”intero importo” a base d’asta e non, nella ventilata prospettiva “adeguatrice”, alle singole categorie possedute, i giudici di Palazzo Spada hanno agito in maniera differente.
In merito ad un contrasto giurisprudenziale il Consiglio ha rimesso all’Adunanza Plenaria il quesito “se l’art. 61, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 – nella parte in cui prevede, quale condizione per l’attribuzione, ai fini della qualificazione per la categoria di lavori richiesta dalla documentazione di gara, del beneficio dell’incremento del quinto, che ciascuna delle imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo, il presupposto della sussistenza, per ciascuna delle imprese aggregate, di una qualificazione “per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara” – si interpreti, nella specifica ipotesi di partecipazione come raggruppamento c.d. misto, nel senso che tale importo a base di gara debba, in ogni caso, essere riferito al valore complessivo del contratto ovvero debba riferirsi ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara”.
La sentenza n. 2/2013 dell’A.P. ha quindi formulato il principio di diritto: “la disposizione dell’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l’incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo subraggruppamento orizzontale per l’importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara”.
Quanto sopra detto ha comportato l’accoglimento dell’appello. Il Consiglio di Stato spiega che a fronte di diverse interpretazioni maturate in giurisprudenza, l’adunanza plenaria, con la sentenza n. 2/2023 ha chiarito, fissando il principio di diritto dirimente per cui se per il raggruppamento orizzontale l’incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, la stessa previsione si applica anche per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo subraggruppamento orizzontale per l’importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara.
In conclusione i giudici d’appello, hanno statuito che in caso di raggruppamento c.d. misto, l’importo a base di gara va riferito ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara e quindi nei raggruppamenti di tipo misto, i componenti di ciascuno dei subraggruppamenti di tipo orizzontale sono abilitati a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, purché siano qualificati per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo della categoria di lavori cui lo stesso componente partecipa.