Credito d’imposta per le imprese che acquistano prodotti riutilizzabili
In data 30/11/2021 è stato pubblicato in GU n. 285, il D.lgs. dell’8.11.2021 n. 196 di attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
L’art. 4 comma 7 riconosce a riguardo un contributo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
I prodotti interessati dal decreto sono quelli in plastica monouso, in plastica oxo-degradabile nonché agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, spetta nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate per i citati acquisti ed è riconosciuto fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario e per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024.
Non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del contributo, assegnando criteri di priorità ai prodotti monouso destinati a entrare in contatto con alimenti, viene demandata ad apposito decreto ministeriale da adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze.