Consiglio di Stato: Clausole limitative di partecipazione
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7597 del 15 novembre 2021, si pronuncia in merito alle clausole limitative di partecipazione che rendono illegittimo il bando di gara.
Nel caso oggetto della summenzionata sentenza, il Consiglio specifica che la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara ed è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché tale scelta non sia “eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza”, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e risponda, quindi ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto.
Le prescrizioni di gara infatti, devono essere frutto di una adeguata istruttoria, ragionevoli e proporzionali rispetto all’interesse perseguito dalla stazione appaltante.
Nel caso specifico però, la stazione appaltante, ha precluso la partecipazione alla gara alle imprese di minori dimensioni, mediante l’indicazione di requisiti sproporzionati e incongrui rispetto all’oggetto dell’appalto. Si tratta di conseguenza, di una lex specialis di gara del tutto ingiustificata e discriminatoria e, dunque, illegittima, ponendosi in contrasto con il principio del favor partecipationis alle procedure di evidenza pubblica e con i principi eurounitari di libera concorrenza, poiché pone in essere una discriminazione in danno delle piccole imprese aventi un numero di dipendenti inferiore a quindici.
Ancora, la richiesta del possesso di una sede operativa collocata ad una distanza massima di 50 km dalla sede comunale, sarebbe irrazionale e lesiva del principio del favor partecipationis alle procedure di evidenza pubblica, limitando in maniera del tutto arbitraria ed illegittima anche la libertà di iniziativa privata, sotto il profilo dell’organizzazione aziendale, ai sensi dell’art. 41 della Costituzione, nonché la violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione.
A riguardo, la giurisprudenza amministrativa, ha avuto modo di rilevare il carattere anticoncorrenziale di tutte quelle clausole delle lex specialis di gara che richiedono alle imprese partecipanti, quali requisiti di partecipazione alla gara o criteri tecnici per il riconoscimento di un maggior punteggio, l’ubicazione della sede operativa entro una certa distanza rispetto al servizio da espletare, venendo in rilievo, comunque, la violazione dei principi europei di libera concorrenza, di non discriminazione e di parità di trattamento degli operatori economici.