Consiglio Di Stato: Cause Di Esclusione Dalle Procedure Di Gara
Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 4201 del 1° giugno 2021, si è pronunciata sulla legittimità dell’esclusione di un concorrente da una gara bandita nel periodo emergenziale Covid-19, per la fornitura di dispositivi di protezione individuali (mascherine filtranti), a causa di una precedente risoluzione di un contratto per grave inadempimento (ritardo nella fornitura).
Il partecipante è stato di conseguenza escluso ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), e lett. f bis) del Codice dei Contratti e, per questo motivo, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale che lo ha rigettato.
Secondo il Consiglio di Stato è legittima l’esclusione dalla gara dell’operatore economico in quanto ciò che caratterizza la fornitura in oggetto sono i tempi brevissimi per effettuare l’approvvigionamento.
L’urgenza della Regione di rifornire delle mascherine filtranti ha infatti giustificato l’adozione di una procedura in deroga per l’approvvigionamento dei dispositivi, nei ristretti termini indicati nella lex specialis, e ben giustifica altresì l’esclusione di un concorrente che non offra certezza di affidabilità.
La valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico in ragione di precedenti inadempimenti dai quali siano conseguiti provvedimenti di risoluzione è espressione di apprezzamento discrezionale della stazione appaltante che può essere censurata per i consueti vizi di irragionevolezza, illogicità manifesta, arbitrarietà e travisamento dei fatti non configurabili nel caso di specie.
L’art. 1, c. 20, lett. o), n. 5), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, conv., con modif., dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sostituito il c. 10 dell’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 con gli attuali commi 10 e 10-bis, va interpretato nel senso che il limite temporale triennale decorrente dalla data della risoluzione non opera nel caso in cui il provvedimento sia contestato in giudizio.
Il c. 10 bis dell’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016, inserito dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32, conv. in l. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. sblocca cantieri), è stato introdotto per dare risposta all’esigenza di delimitare il periodo nel quale una pregressa vicenda professionale negativa possa comportare l’esclusione di un operatore economico dalle procedure di gara, nella consapevolezza che, con il passare del tempo, le pregresse vicende professionali perdono il loro disvalore ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità del concorrente e possono ritenersi superate dalla regolare continuazione dell’attività di impresa. Simmetricamente a quanto previsto dal primo periodo del c. 10 bis dell’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione alle sentenze penali di condanna (per i casi di cui alle lettere b) e c) del c. 10 dell’art. 80), qualsiasi altra situazione/provvedimento o vicenda che possa dar luogo ad un provvedimento di esclusione ai sensi del c. 5 dell’art. 80 conserva tale valenza per una durata non superiore al triennio. Un provvedimento di risoluzione per inadempimento di un precedente contratto d’appalto può fondare una valutazione di inaffidabilità e non integrità dell’operatore per un periodo che non superi il triennio. In definitiva, allora, laddove il legislatore utilizza l’espressione “durata dell’esclusione” e fa riferimento ai “casi di cui al c.5“, vuole indicare “la durata del periodo in cui è possibile disporre l’esclusione in base al medesimo fatto rilevante ai sensi del c. 5“, corrisponde al triennio.