ANAC: Illegittimo Far Pagare All’Impresa Appaltatrice I Servizi Di Committenza
L’ANAC, con l’Atto del Presidente del 15 marzo 2023, fasc. n. 847/2023, richiamando un comune siciliano, che nel bando per l’affidamento dei lavori aveva inserito una clausola inerente l’obbligo per l’operatore economico di pagare ad Asmel consortile il corrispettivo dei servizi di committenza, pari all’1% dell’importo dell’appalto, dichiara che è illegittimo porre a carico dell’impresa che si aggiudica un appalto i costi connessi ai servizi di committenza.
Sulla nota del Presidente dell’ANAC, Giuseppe Busia, vengono innanzitutto ricordati i pronunciamenti dell’Autorità in merito alla mancata qualifica di Asmel quale centrale di committenza, e sulla legittimazione a svolgere servizi di committenza ausiliari quale prestatore di servizi individuato mediante svolgimento delle procedure di affidamento previste dal codice dei contratti.
Quindi, come già stabilito nella delibera n. 225 del 16 marzo 2021, ANAC evidenzia che è vietato porre a carico dei concorrenti e dell’aggiudicatario i costi di gestione delle piattaforme telematiche e altri costi connessi alla procedura.
A conferma dell’illegittimità dell’imposizione economica posta a carico del soggetto aggiudicatario, nella Delibera ANAC n. 261 del 25 maggio 2022 è stato anche richiamato l’art. 23 della Costituzione, secondo cui “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Quindi la commissione richiesta da Asmel alla ditta che si è aggiudicata l’appalto “non troverebbe alcuna copertura costituzionale in quanto, ad oggi è assente nel nostro ordinamento una norma che conferisca alle centrali di committenza di trasporre le spese di gestione”.
L’Autorità spiega che l’introduzione di meccanismi di remunerazione per l’ente appaltante, posti a carico dell’aggiudicatario, sarebbe possibile soltanto in presenza di previsioni normative di rango primario, mentre ad oggi non esiste alcuna disposizione che in termini generali abiliti una stazione appaltante a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d’appalto.
Questa tipologia di clausole, indurrebbe gli operatori economici a non partecipare alle gare, con effetti restrittivi sulla concorrenza.
Inoltre si riverserebbe a carico del privato il corrispettivo per una prestazione, quella dei servizi di committenza ausiliari, di cui si avvale la stazione appaltante, con l’imposizione di una prestazione, in assenza di un’espressa previsione di legge.
In conclusione, ANAC sottolinea quindi la nullità delle clausole che attribuiscono all’operatore il costo dei servizi di committenza.