Codice Dei Contratti Prossimo Alla Definizione
Il 16 marzo 2023 la Riforma del Codice dei contratti sarà in esame al Consiglio dei Ministri. Ad anticiparlo è stato Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, all’inaugurazione di LetExpo la fiera su logistica sostenibile, trasporti e servizi.
Il Consiglio dei Ministri sarà, dunque, fondamentale per comprendere l’orientamento del Governo dopo i pareri dell’VIII Commissione della Camera, dell’8° Commissione del Senato e della Conferenza unificata.
Dopo l’arrivo dei pareri di Camera e Senato, il Governo potrà scegliere se prendere atto delle diverse osservazioni formulate, oppure non conformarsi ma solo a patto di trasmettere alle Camere le sue controdeduzioni ed eventuali altri modifiche corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.
Molto probabilmente sarà confermata la data di pubblicazione del nuovo Decreto Legislativo, 31 marzo 2023, nella formulazione preparata dal Consiglio di Stato e poi modificata dal Governo.
Vi sono ancora due aspetti che non sono molto chiari:
- l’entrata in vigore delle nuove regole; dovrebbe essere confermato il 1° luglio 2023 ma si discute ancora di un’eventuale slittamento dei termini;
- le copiose osservazioni formulate nei pareri di Camera e Senato che, sebbene favorevoli, hanno chiesto al Governo parecchie modifiche.
Di seguito ricordiamo, tra le 72 osservazioni formulate dalla Commissione competente della Camera dei Deputati, l’opportunità di:
- puntualizzare il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la programmazione, al fine di chiarire che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l’amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE;
- prevedere l’obbligo di utilizzare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria i parametri a base del calcolo;
- di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l’individuazione dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici anche attraverso il recepimento in apposito allegato delle tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell’equo compenso di cui all’articolo 8 e nel rispetto dei principi di concorrenza e libero accesso al mercato;
- di ridefinire il contenuto dell’offerta che l’operatore economico presenta in sede di appalto integrato;
- di prevedere deroghe motivate al principio di rotazione degli affidamenti;
- di sancire il principio che nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente;
- di eliminare il principio della preventiva conoscibilità del metodo per l’individuazione delle offerte anomale;
- di prevedere che per gli accordi quadro è necessario porre a base di gara il progetto esecutivo, al fine di evitare che gli operatori economici siano chiamati a proporre soluzioni basate su criteri generici in assenza di una base progettuale;
- di ridurre la soglia del 5% oltre la quale scatta la revisione dei prezzi dell’importo complessivo del contratto, nonché di innalzare la soglia dell’80% per la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all’impresa;
- di ridefinire le modalità di individuazione e pubblicazione degli indici sintetici delle variazioni dei costi e dei prezzi, distinguendo tra contratti di lavori e contratti di servizi e forniture e garantendo un aggiornamento almeno semestrale di tali indici;
In relazione, invece, alle 97 osservazioni formulate dalla Commissione competente del Senato viene ricordata l’opportunità:
- di prevedere un efficace sistema di certificazione dei RUP che consenta di ottenere gli incentivi per la corretta gestione delle procedure di affidamento, anche valutando di qualificare tali figure in quattro livelli di competenza (base, intermedio, avanzato ed esperto) a cui siano associate specifiche facoltà rispettivamente per l’affidamento diretto della gara, per procedure aperte, ristrette, negoziate senza pubblicazione di un bando, procedura competitiva con negoziazione e per il dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione;
- di sancire il principio che nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente;
- di ridefinire il contenuto dell’offerta che l’operatore economico presenta in sede di appalto integrato, specificando che l’offerta dell’operatore ha ad oggetto una proposta tecnica adeguatamente formulata e non anche il progetto esecutivo che costituisce ex se l’oggetto specifico dell’appalto;
- di definire i casi in cui è possibile ricorrere all’appalto integrato, introdurre una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento, ribadire che non è possibile procedere con l’appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore specificando che l’offerta ha ad oggetto una proposta tecnica in luogo del progetto esecutivo;
- di eliminare il principio della preventiva conoscibilità del metodo per l’individuazione delle offerte anomale, che rischia di determinare indebiti condizionamenti al regolare andamento delle procedure di gara;
- di prevedere un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti più selettivo e di riservare alle stazioni appaltanti qualificate, a prescindere dal valore, le procedure di partenariato pubblico privato, appalto integrato e dialogo competitivo, nonché le procedure relative a settori esposti al rischio di infiltrazioni mafiose per cui è necessaria l’iscrizione alle c.d. white list;
- di integrare le ipotesi di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali tra le cause di esclusione automatica, valorizzando il ruolo del DURC quale mezzo di prova;
- di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione non automatica anche attraverso una maggiore tipizzazione delle ipotesi dell’illecito professionale, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, evitando di dare rilevanza anche a fattispecie non previamente identificate e non circostanziate sul piano fattuale, genericamente incidenti sull’affidabilità e integrità dell’operatore. In particolare, l’illecito professionale andrebbe ricondotto entro confini più precisi;
- di specificare i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere per i requisiti economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari a dieci anni.