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Codice Dei Contratti e Semplificazioni-Bis: Le Modifiche Al Subappalto

By consulteam inAppalti pubblici

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 29 luglio 2021, n.108 di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis o Governance PRR) cambiano molte delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti).

Entrando nel dettaglio, il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) ha previsto una riforma complessiva delle norme sugli appalti pubblici che passa da:

  • misure urgenti, già adottate con il Decreto Semplificazioni-bis (a cui probabilmente se ne aggiungeranno altre nei prossimi mesi)
  • misure a regime da adottare utilizzando lo strumento della legge delega.

Per quanto riguarda il Semplificazioni-bis, le misure correttive al Codice dei contratti sono state inserite nel Titolo IV e più specificatamente nei seguenti articoli:

  • 47 – Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC
  • 47-bis – Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto
  • 47-ter – Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari
  • 47-quater – Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC
  • 48 – Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC
  • 49 – Modifiche alla disciplina del subappalto
  • 50 – Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC
  • 51 – Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
  • 52 – Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti.

L’art. 49 del Semplificazioni-bis modifica le norme previste per il subappalto dall’art. 105 del Codice dei contratti, prevedendo una disciplina transitoria fino ad 31 ottobre 2021 e una a regime a partire dall’1 novembre 2021.

In particolare, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti, il subappalto non potrà superare il 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Soppresso, inoltre, l’articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Modificato l’art. 105 nei seguenti commi:

  • il comma 1 diventa: “I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo” (in grassetto la parte aggiunta dal Semplificazioni-bis).
  • il comma 14 diventa: “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”.

Per garantire la piena operatività e l’implementazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l’anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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