Codice Appalti 2023: Verifica requisiti operatore e termini per il provvedimento di aggiudicazione
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere del 26 giugno 2023, n. 2075, si è espresso in merito ai termini per il provvedimento di aggiudicazione per procedure soprasoglia e in relazione al c.d. standstill.
A riguardo, è stato chiarito che prima di giungere al provvedimento di aggiudicazione di un appalto, la SA è tenuta ad effettuare le opportune verifiche sui requisiti dell’operatore, oltre a dovere attendere il termine per eventuali ricorsi (c.d. standstill). Se con il d.lgs. n. 50/2016 era possibile procedere in parallelo, in riferimento al soprasoglia, facendo scorrere contemporaneamente il termine di stand still di 35 giorni e il termine per completare i controlli sui requisiti, le disposizioni del nuovo Codice d.lgs. n. 36/2023, prevedono una procedura che impiega circa 60 giorni per il suo completamento.
Nello specifico, quindi, il quesito posto dalla SA evidenzia proprio che l’iter proposto con il d.lgs. n, 36/2023 occupa circa 60 giorni dei totali messi a disposizione dell’allegato I.3 per portare a termine le procedure.
Il MIT ha specificato che:
- ai sensi dell’art. 17, comma 5, del d. lgs. n. 36/2023, l’organo preposto alla valutazione delle offerte:
- predispone la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala;
- esamina la proposta e, dopo aver verificato la legittimità e la conformità all’interesse pubblico ed effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, dispone l’aggiudicazione, immediatamente efficace. Resta fermo quanto previsto all’art. 52 comma 1 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro.
- Il successivo art. 18, comma 3, prevede un termine dilatorio (c.d. standstill sostanziale) di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, prima del quale le SA non possono stipulare il contratto. Questo termine è stato coordinato con il termine previsto per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (30 giorni), con l’obiettivo di assicurare che la stipula del contratto intervenga quando l’aggiudicazione sia divenuta inoppugnabile.
- Il comma 4 dell’art. 18 introduce un secondo termine dilatorio (c.d. standstill processuale), tale che, se viene proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, non è possibile procedere con la stipula del contratto dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla SA fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. Si tratta di una previsione che mira a rafforzare la tutela del concorrente non aggiudicatario predisposta dal comma 3, posto che, in caso di proposizione di un ricorso giurisdizionale, la SA non potrà comunque addivenire alla stipula del contratto decorsi i 35 giorni (art. 18 comma 3), dovendo attendere la definizione del procedimento cautelare.
Quanto sopra detto, indica che è possibile procedere all’aggiudicazione soltanto dopo che la stazione appaltante abbia verificato il possesso dei requisisti in capo all’offerente.
Nonostante ciò, il MIT infine ricorda che, secondo quanto disposto dall’Allegato 1.3 all’articolo 1, comma 5, in presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.