Chiarimenti del TAR sull’appalto integrato e sui requisiti del progettista
Il TAR Calabria, con sentenza n. 1004 del 10 luglio 2023, si è pronunciato sull’appalto integrato e sui requisiti che devono possedere i progettisti.
Il TAR accoglie il ricorso di un’impresa esclusa da una procedura di gara per l’affidamento di un appalto integrato.
Nello specifico il tribunale amministrativo ha stabilito che un operatore economico non può essere escluso da una procedura di gara a causa della mancanza di un requisito di carattere generale del progettista indicato, quando sia consentita la sua estromissione e la sua sostituzione. Tutto ciò perché si ravvisa un’ipotesi diversa dall’assenza dei requisiti generali riscontrata nel progettista “associato , che invece si qualifica come offerente. Oltre all’esecuzione dei lavori era quindi prevista la progettazione esecutiva, considerando il possesso in capo ai partecipanti di attestazione S.O.A. per prestazioni di sola costruzione, con la possibilità di “indicare” o “associare” soggetti qualificati alla progettazione di cui all’art. 46 D. lgs 50/2016 in possesso dei requisiti progettuali.
La concorrente, secondo la commissione, era risultata non in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati dal progettista indicato in sede di gara; in fase di soccorso istruttorio l’OE ha comunicato di volere sostituire il professionista con un raggruppamento temporaneo di professionisti di pari qualifica e titolo, allegando documentazione comprovante i relativi requisiti e le rispettive dichiarazioni.
Ciò nonostante, l’impresa è stata esclusa in quanto il progettista indicato, benché soggetto esterno all’operatore economico e non qualificabile come concorrente, avrebbe comunque dovuto possedere i requisiti generali e speciali richiesti dalla legge di gara.
Nel merito, il TAR ha ricordato le differenze tra progettista indicato e progettista associato:
- il progettista “indicato”, al pari di tutti i soggetti che vengono in contatto con la stazione appaltante al fine di eseguire le prestazioni contrattuali, debba possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 D. lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), per cui in loro assenza dev’essere escluso;
- nondimeno, l’operatore economico non può essere escluso soltanto a seguito dell’accertata carenza di un requisito di carattere generale del progettista indicato, essendo consentita la sua estromissione e la sua sostituzione.
Questa è sicuramente un’ipotesi diversa rispetto a quando l’assenza dei requisiti generali sia riscontrata nel progettista “associato” che, a differenza del progettista “indicato”, si qualifica come offerente e non potrebbe essere estromesso o sostituito senza determinare una inammissibile modificazione dell’offerta e dell’offerente.
Di conseguenza, trattandosi solo di progettista indicato e non associato, il provvedimento di esclusione dell’OE è stato dichiarato illegittimo, così come l’aggiudicazione in favore della controinteressata.