Caro Materiali E Appalti: Operatore Non Può Chiedere La Modifica Dell’importo Della Gara
Un operatore non può pretendere in fase di gara la rimodulazione dell’importo a base d’asta imputando la variazione al caro prezzi.
Lo conferma il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1343/2022.
Come spiega il giudice amministrativo, il disciplinare di gara prevede che i corrispettivi prezzi restino immutati nel corso dell’esecuzione.
Pretendere la variazione da parte dell’operatore è illegittimo, perché la documentazione di gara è chiara nel prevedere l’impossibilità di adeguamento dei prezzi, avvertendo i partecipanti alla gara della circostanza che il rischio ricade necessariamente sugli stessi operatori.
Quindi la rimodulazione dei corrispettivi prima della stipula del contratto (e, quindi, in una fase differente dall’esecuzione) è illegittima anche perché altera il confronto tra gli operatori, finendo per “premiare” il concorrente che indica il prezzo maggiormente competitivo, salvo poi predicare l’insostenibilità delle condizioni originarie del contratto, determinate anche in ragione delle proprie offerte.
Non esiste, infatti, alcuna regola o principio che possa supportare la pretesa ad ottenere una commessa alterando prima della stipula le condizioni economiche a cui lo stesso operatore si vincola nella formulazione dell’offerta.
Da questo punto di vista, le mutate condizioni del mercato che rendano non remunerativa l’offerta possono legittimare un ritiro dell’operatore dalla gara o la non accettazione della stipula, ma non supportare la pretesa ad ottenere la commessa a prezzi differenti e senza riapertura di un nuovo dialogo competitivo.