Esclusione Da Gara: Quando La Responsabilità Penale Dell’amministratore Ricade Sulla Società
L’amministratore della società, è il protagonista principale nella gestione dell’azienda. Egli è, infatti, il primo soggetto nel quale, nella prima fase delle indagini, viene ipotizzata la penale responsabilità per i possibili fatti di reato che abbiano interessato l’attività imprenditoriale.
Gli amministratori di una società hanno delle precise responsabilità dalle quali non si possono sottrarre, tra cui il rispetto di obblighi imposti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto della società.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4442/2022, afferma che se l’Amministratore di una società, anche se rimosso, ha procedimenti penali a carico che sono collegati all’attività svolta dall’impresa, la Stazione Appaltante può legittimamente escludere l’operatore dalla gara.
L’art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici individua come causa di esclusione il fatto che l’operatore economico si sia reso “colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.
Anche la presunta violazione del principio del favor partecipationis è infondata: esso non può tradursi nella ingiustificata ammissione alle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici di soggetti giuridici che, sotto il profilo della affidabilità, sono privi dei requisiti normativamente stabiliti per poter concorrere alla aggiudicazione dei predetti appalti.