Approvato Il Decreto Legislativo A Tutela Dei “Whistleblowers”
Nel corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri, è stato approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva europea n. 2019/1937 riguardante la protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, i c.d. “whistleblowers”.
Quest’ultimi sono delle persone che, venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Pubblica Amministrazione o dell’ente, provvedono a segnalarle.
Le tutele si applicano ai soggetti che segnalano violazioni relative al proprio contesto lavorativo. In più, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, ovvero a colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.
La segnalazione può essere effettuata:
- sulla piattaforma messa a disposizione da ANAC;
- in forma scritta o orale;
- tramite un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole.
L’Autorità Anticorruzione è tenuta a dare riscontro al whistleblower entro tre mesi oppure, nel caso in cui ricorrano giustificate e motivate ragioni, entro sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.
I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato attivano propri canali di segnalazione, garantendo la riservatezza dell’identità del whistleblower.
Il Decreto detta le condizioni per la protezione della persona segnalante valorizzando la sua buona fede al momento della segnalazione e precisando l’irrilevanza dei motivi che lo abbiano indotto a segnalare.
L’articolo 17 pone il divieto di ogni forma di ritorsione a danno del segnalante, indicando anche le possibili fattispecie ritorsive (licenziamento, demansionamento, trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, altre gravi condotte afflittive, come ad esempio la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici, e azioni discriminatorie).
L’ANAC può applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- da 10.000 a 50.000 euro quando siano accertate ritorsioni, oppure quando si accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
- da 10.000 a 50.000 euro quando viene accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione, né che sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- da 500 a 2.500 euro, quando si accerti la responsabilità penale del whistleblower per i reati di diffamazione o di calunnia.
Il decreto legislativo entrerà in vigore il 15 luglio 2023.
Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media pari fino a 249 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.
Infine, presso l’ANAC, verrà istituito l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno (informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni).