Appalti pubblici: procedura negoziata previa raccolta di manifestazione di interesse
Il Tar Veneto, con sentenza n. 59 del 7 gennaio 2022, si è pronunciato in materia di appalti pubblici ed in particolar modo sulla procedura negoziata previa raccolta di manifestazione di interesse (art. 1 comma 2 lett. b) del decreto legge n. 76 del 2020).
Nel caso oggetto della summenzionata sentenza, la ricorrente sostiene che la modificazione dell’assetto soggettivo del R.T.I. aggiudicatario, intervenuta tra la presentazione della manifestazione di interesse e il successivo inoltro dell’offerta, avrebbe precluso la partecipazione alla procedura da parte di tale operatore economico, ritenendo vietata qualsiasi modificazione del raggruppamento temporaneo anche se precedente il momento di presentazione dell’offerta.
A riguardo deve essere rilevato che la procedura di scelta del contraente, risulta strutturata in due fasi (manifestazione d’interesse/presentazione dell’offerta), le quali, ancorché congiunte da un nesso di stretta consequenzialità e di strumentalità, sono comunque autonome, in quanto solo la seconda è in grado di instaurare una relazione giuridicamente rilevante tra l’operatore economico e la stazione appaltante, facendo acquisire al primo la qualità di partecipante alla procedura ossia di soggetto che, mediante la presentazione dell’offerta, assume un effettivo e concreto impegno nei confronti della stazione appaltante, anche sotto l’aspetto della propria composizione soggettiva.
Di conseguenza, nella perdurante assenza di una norma positiva che precluda la modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei prima della presentazione dell’offerta, deve concludersi che “’il principio di immodificabilità soggettiva viene in rilievo soltanto all’indomani della presentazione dell’offerta e non nelle fasi di gara a questa precedente, senza che alcun rilievo possa, conseguentemente, assumere l’invocata unitarietà tra fase di pre-qualifica e gara”.