Dichiarazione sostitutiva per confermare il bonus pubblicità 2021
I soggetti che hanno prenotato il credito d’imposta lo scorso anno, dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022 possono inviare, tramite l’apposita piattaforma disponibile nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021.
Di conseguenza i titolari di partita IVA che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in relazione all’anno 2021, devono confermare la prenotazione effettuata.
La procedura di trasmissione è disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Sulla base delle comunicazioni inviate e degli investimenti effettivamente sostenuti, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria metterà a disposizione l’elenco dei beneficiari del bonus pubblicità per il 2021, con l’importo del credito d’imposta effettivamente fruibile mediante modello F24.
Per il 2022, per effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021, ai fini dell’accesso al bonus pubblicità, viene meno il vincolo dell’incremento minimo dell’1% degli investimenti, rispetto a quelli effettuati nel corso dell’anno precedente.
Per gli anni 2021 e 2022, difatti, l’articolo 57-bis, comma 1-quater del Dl n. 50/2017, modificato dal decreto “Sostegni-bis”, prevede che il credito d’imposta sia concesso al 50% per gli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. In pratica, viene meno il presupposto dell’investimento incrementale pari almeno all’1% rispetto all’investimento dell’anno precedente.