Appalti pubblici: illegittimi gli affidamenti aggiuntivi al di fuori della procedura di gara
L’Anac, con atto del presidente dell’8 marzo 20222, si è pronunciata sugli affidamenti aggiuntivi al di fuori della procedura di gara, ritenendoli illegittimi.
Nello specifico, è giunta a tale conclusione a seguito di segnalazione ricevuta proprio sulla possibile illegittimità della procedura di affidamento di una concessione per la gestione di un centro sportivo effettuata da una Stazione appaltante. Un comune aveva difatti approvato la realizzazione di due campi sportivi non ricompresi nell’originaria concessione, con subingresso di un terzo soggetto e senza verificarne il possesso dei requisiti generali e speciali.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha stabilito a riguardo che nella procedura di affidamento degli impianti sportivi comunali a privati, la stazione appaltante non può accordare senza gara al concessionario affidamenti aggiuntivi estranei all’appalto originario.
La costruzione dei campi di padel disposta in favore di un operatore economico diverso dall’aggiudicatario, sulla base di una generica proposta contenuta nell’offerta tecnica, rappresenta una variante non consentita dalla legge oltre ad essere stata decisa senza le garanzie richieste dalle regole dei contratti pubblici sia per quanto riguarda la scelta degli offerenti con specifici requisiti e sia per il vaglio di un’offerta concreta e sostenibile dal punto di vista tecnico ed economico finanziario.
Inoltre, è necessario dichiarare se l’affidamento abbia o meno rilevanza economica, ossia se la sua gestione sia remunerativa e quindi in grado di produrre reddito.
È fondamentale, secondo l’Anac, “che l’amministrazione valuti la redditività dell’impianto messo sul mercato in modo da collocarlo nella giusta posizione, procedendo ad una concessione che ne valorizzi al massimo le potenzialità”.
Anac ricorda poi “che le concessioni (anche in project financing) per realizzazione o il potenziamento degli impianti sportivi stanno acquisendo nuova competitività e interesse e rappresentano un mercato in evoluzione: di conseguenza non possono essere catalogate tout court come attività senza rilevanza economica incorrendo nel rischio di creare condizioni di mercato falsate”.