ANAC: Omessa dichiarazione di illeciti professionali
L’ANAC con delibera n. 146 del 30 marzo 2022, si è espressa nuovamente sulle cause di esclusione da una gara d’appalto per gravi illeciti professionali.
Nello specifico la delibera riguarda una procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi al progetto di “Lavori di ricostruzione in sito dell’edificio scolastico scuola dell’infanzia e primaria alla via Bebiana”. Un operato economico, nella procedura summenzionata, ha segnalato all’ANAC che l’incarico era stato affidato a una società nel cui consiglio direttivo era presente un soggetto indagato per grave illecito professionale e la stazione appaltante non avrebbe quindi valutato la carenza di affidabilità professionale dell’aggiudicatario.
La stazione appaltante però non ha valutato in concreto tali circostanze ma si è limitata a comunicare al concorrente escluso che si sarebbe trattato di richieste al di fuori delle proprie competenze e che quindi nessun chiarimento era dovuto.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione però ha chiarito che: “Il principio del necessario possesso dei requisiti di partecipazione senza soluzione di continuità impone una valutazione effettiva, in concreto ed esplicita (da svolgersi in contraddittorio con l’operatore economico coinvolto) dei fatti, anche sopravvenuti in corso di gara, astrattamente integranti un grave illecito professionale, tra cui vi rientra anche la pendenza di indagini penali o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società aggiudicataria. La discrezionalità attribuita alla stazione appaltante nella valutazione dei gravi illeciti professionali non riguarda l’an (cioè la scelta se valutare o meno i requisiti di affidabilità professionale dell’aggiudicatario), ma il quid (cioè il contenuto finale che può avere il provvedimento conclusivo del processo valutativo).
Pertanto, pur trattandosi di una valutazione di estrema delicatezza rimessa al suo attento vaglio, la stazione appaltante non può omettere di effettuare un giudizio sulla integrità o affidabilità professionale della società aggiudicataria, in presenza di indagini penali e di misure cautelari per reati gravi.
Difatti, l’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice, ha elevato ad autonome cause di esclusione quelle che prima erano fattispecie esemplificative della fattispecie generale “grave illecito professionale”, per cui le stazioni appaltanti escludono un operatore economico quando abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento dalla procedura di selezione.
Di conseguenza l’ANAC ritiene a riguardo che la pendenza di indagini penali o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società aggiudicataria, pur non producendo un automatico effetto espulsivo dell’operatore economico e non essendo idonea a determinarne l’esclusione per falsa dichiarazione (ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice), è riconducibile all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice laddove il concorrente non abbia assolto l’obbligo informativo ed è valutabile dalla stazione appaltante quale grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c).