Appalti: Esclusione Automatica Delle Offerte Anomale
Con sentenza n. 1892 dell’11/06/2021, il Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, accoglie il ricorso di una società esclusa ingiustamente dal un bando di gara non avendo, la stazione appaltante, applicato il calcolo della soglia di anomalia previsto dal codice degli appalti quando presentano offerte più di 5 società.
Difatti, nonostante il numero delle ditte ammesse fosse superiore a cinque, la commissione di gara, disattendendo quanto previsto dalla R.D.O., non aveva calcolato la soglia di anomalia ai fini dell’esclusione automatica delle offerte, aggiudicando invece la gara in base al criterio del massimo ribasso, con aggiudicazione alla ditta, evocata quale contro interessata, che aveva offerto il maggiore ribasso.
Il Tar, rileva che la R.D.O., oltre a indicare quale criterio di aggiudicazione il “prezzo più basso” indicava espressamente le modalità di calcolo della soglia di anomalia delle offerte, rinviando all’art. 97, co. 2, del d. lgs. n. 50/2016, in presenza di almeno cinque offerte ammesse, stabilendo testualmente che “Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell’art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse”.
Ancora, la stessa lettera di invito stabilisce che “La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso da esprimersi mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara”.
La giurisprudenza ritiene che tale meccanismo di esclusione automatica delle offerte (previsto per gli appalti sotto soglia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso) trova applicazione anche se la legge di gara non lo preveda espressamente, in quanto tale norma emergenziale integra la lex specialis che eventualmente non lo indichi.
L’esclusione automatica delle offerte anomale costituisce infatti, una delle misure temporanee e derogatorie rispetto al Codice degli Appalti, indicate dal su citato art. 1 del decreto semplificazioni per lo snellimento delle procedure di gara indette per l’aggiudicazione degli appalti pubblici sotto soglia, al fine di fronteggiare le ricadute economiche negative derivanti dalla pandemia da COVID-19 e incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici.
Nel caso in esame, peraltro, il Comune (nell’ambito della cornice normativa emergenziale pure richiamata nella lettera di invito) aveva espressamente inserito, nella R.D.O., la previsione del calcolo della soglia di anomalia delle offerte; e, in concreto, si è verificata l’ulteriore condizione ivi prevista, dell’ammissione di almeno cinque offerte (esattamente, diciotto offerte).
Ne consegue che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale.