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Appalti: Decreto Sulla Congruità Della Manodopera

By consulteam inAppalti pubblici

Il Ministro Del Lavoro e delle Politiche Sociali Orlando, al fine di assicurare che la manodopera impiegata in un cantiere sia sufficiente rispetto alla dimensione dell’appalto, ha firmato il decreto sul sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nell’edilizia, estendendo uno strumento di controllo già in uso per combattere il lavoro nero nei cantieri.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

Da questa data, ogni cantiere dovrà, dunque, comunicare un numero di dipendenti proporzionato alla portata del lavoro.

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.

Rientrano nel settore edile tutte le attività, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con riferimento ai lavori privati, invece, le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro.
La verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori.

Si tiene conto a riguardo delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento:

  • Al valore complessivo dell’opera;
  • Al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa,
  • Alla committenza;
  • alle eventuali imprese subappaltatrici e sub affidatarie.

Per quanto concerne inoltre i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, invece, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta, evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Per chi non supera la verifica di congruità della manodopera, ovvero si discosta dagli indici di più del 5%, il decreto prevede che la Cassa Edile/Edilcassa proceda con l’iscrizione dell’impresa nella Banca nazionale delle imprese irregolari (Bni), dopo aver comunicato la necessità di regolarizzare la propria posizione. Mentre, nel caso in cui lo scostamento sia inferiore al 5%, la Cassa Edile potrà comunque rilasciare l’attestazione di congruità, ma in quel caso il direttore dei lavori dovrà giustificare la variazione attraverso una dichiarazione.

In ragione di quanto sopra detto, verrà creata un’apposita banca-dati condivisa con Inps, Inail e Ispettorato nazionale del lavoro e sarà costituito un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del ministero del Lavoro e delle Infrastrutture, oltre che dell’Inps, Inail, Ispettorato del lavoro e parti sociali per meglio stabilire le modalità di interscambio delle informazioni.

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